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Sez. L, Sentenza n. 3295 del 04/04/1987 (Rv. 452353 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - PROMISCUE - QUALIFICA ATTRIBUIBILE AL DIPENDENTE - CRITERI - RILEVANZA DELLE SOLE MANSIONI DI MAGGIORE RILEVANZA QUALITATIVA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1987-04-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/452353-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - PROMISCUE - QUALIFICA ATTRIBUIBILE AL DIPENDENTE - CRITERI - RILEVANZA DELLE SOLE MANSIONI DI MAGGIORE RILEVANZA QUALITATIVA - ESCLUSIONE.*

In ipotesi di svolgimento da parte del lavoratore subordinato di attività promiscue a favore dello stesso datore di lavoro, la qualifica da attribuire al dipendente deve essere determinata con esclusivo riferimento al contenuto della mansione primaria e caratterizzante, stante l'unicità del rapporto di lavoro; in tal caso l'indagine del giudice del merito non può limitarsi a considerare le mansioni di maggiore Rilevanza qualitativa, ma deve anche accertare se queste prevalgono sulle altre sotto il profilo quantitativo, atteso che la mansione primaria è quella svolta con maggiore frequenza e ripetitività, così da rappresentare un dato ricorrente e normale nelle sia pur diverse mansioni espletate dal dipendente (salva la diversa previsione della contrattazione collettiva). (V 1667/86, mass n 445010; (V 1667/86, mass n 445011).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)