Sez. 1, Sentenza n. 18332 del 27/12/2002 (Rv. 560432 - 01)
COMUNITÀ EUROPEA - IN GENERE | Convenzione europea dei diritti dell'uomo - Art. 6 par. 1 - Richiamo contenuto nell'art. 2 legge 89/2001 in tema di ragionevole durata del processo - Effetti - Irragionevole durata di un processo penale - Criteri di valutazione - Oneri del giudice di merito.
COMUNITÀ EUROPEA - IN GENERE
In tema di irragionevole durata del processo in seno agli ordinamenti nazionali, sanzionata tanto dall'art. 6 della CEDU (legge 848/1955), quanto dalla legge n. 89 del 2001, deve ritenersi che essa non sia astrattamente predeterminata in termini assoluti, considerato che la legge stessa non fissa il lasso di tempo massimo superato il quale la durata del processo diviene "ipso facto" non ragionevole, lasciando, per converso, all'interprete l'onere di determinare la ragionevole durata di un procedimento, desumendola (art. 2, comma secondo legge 89/2001 cit.) dalla complessità del caso, dal comportamento del giudice e delle parti, da quello di ogni altra autorità chiamata a concorrervi o comunque a contribuire alla sua definizione. A tali fini, peraltro, il giudice di merito che ritenga ragionevole la durata del processo in relazione al quale l'attore abbia manifestato doglianza, non è altresì tenuto e chiamato ad indicare, in astratto ed a priori, quale ne sia la ragionevole durata, la quale ultima non può, invero, corrispondere ad un criterio meramente matematico, ma richiede la valutazione di molteplici circostanze, da effettuarsi caso per caso (nell'affermare il principio di diritto che precede, la S.C. ha così confermato la pronuncia del giudice di merito che aveva ritenuto non irragionevole la durata, protrattasi per circa sei anni, di un processo penale per lottizzazione abusiva, attesa la complessità del giudizio, l'elevato numero degli imputati - 17 -, la congerie di imputazioni conseguenti a cospicue violazioni edilizie).
Riferimenti normativi: Legge 04/08/1955 num. 848 art. 6 CORTE COST. PENDENTE, Legge 06/09/2001 num. 89 art. 2 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)