Sez. 1, Sentenza n. 6520 del 24/04/2003 (Rv. 562452 - 01)
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Calcolo - Processo di cognizione e successivo procedimento fallimentare - Cumulo dei tempi - Esclusione - Fondamento.
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE
Nella determinazione della ragionevole durata del processo, il tempo del processo di cognizione, svoltosi nel contraddittorio tra creditore e debitore, non può essere sommato a quello del processo fallimentare successivo, diretto alla soddisfazione del medesimo credito in sede concorsuale, trattandosi di processi diversi sotto i profili soggettivo e oggettivo. Infatti, l'ordinario giudizio di cognizione si svolge nel contraddittorio tra creditore e debitore; mentre il processo fallimentare, nella fase di accertamento del passivo, pone il creditore di fronte alla curatela fallimentare che, rappresentando anche gli interessi della massa dei creditori, è terza nel rapporto tra singolo creditore concorrente e imprenditore fallito. Inoltre, i due processi hanno oggetto non coincidente che, nell'accertamento del passivo, è costituito non semplicemente dalla verificazione dell'esistenza del credito del fallito, ma anche dalla sua opponibilità alla massa dei creditori e, dunque, dal diritto di partecipazione al concorso.
Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 CORTE COST. PENDENTE, Legge Falliment. art. 96, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 96, Legge Falliment. art. 98 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 98 CORTE COST., Legge Falliment. art. 100 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 100 CORTE COST., Legge Falliment. art. 101 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 101 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)