diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 3607 del 02/05/1990 (Rv. 466931 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - TIROCINIO (APPRENDISTATO) - IN GENERE - CORSI DI ADDESTRAMENTO O PERFEZIONAMENTO PER LAVORATORI INDETTI DALLE IMPRESE - OGGETTO ESCLUSIVO DEL CONTRATTO - INSEGNAMENTO - PRESTAZIONI DI ATTIVITÀ FISICA ED INTELLETTUALE - ASSIMILABILITÀ ALLA PRESTAZIONE DEL LAVORATORE SUBORDINATO - ESCLUSIONE - LIMITI - ACCERTAMENTO - CRITERI.*
Stato
decisa il 1990-05-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/466931-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - TIROCINIO (APPRENDISTATO) - IN GENERE - CORSI DI ADDESTRAMENTO O PERFEZIONAMENTO PER LAVORATORI INDETTI DALLE IMPRESE - OGGETTO ESCLUSIVO DEL CONTRATTO - INSEGNAMENTO - PRESTAZIONI DI ATTIVITÀ FISICA ED INTELLETTUALE - ASSIMILABILITÀ ALLA PRESTAZIONE DEL LAVORATORE SUBORDINATO - ESCLUSIONE - LIMITI - ACCERTAMENTO - CRITERI.*

Nel rapporto che si istituisce nei corsi di addestramento o perfezionamento per lavoratori, indetti dalle imprese con autonomia di regolamentazione, organizzazione e funzionamento, l'insegnamento impartito dalle imprese, diretto alla formazione professionale dell'allievo, è l'unico oggetto del contratto, mentre la prestazione di attività fisica ed intellettuale da parte di quest'ultimo, in quanto indispensabile per l'attuazione dello scopo, cui è preordinato il negozio, resta estraneo al sinallagma contrattuale e quindi non è assimilabile alla prestazione del lavoratore subordinato, salvo che l'iscrizione al corso non risulti in concreto un espediente per mascherare la instaurazione tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato. A tal fine occorre accertare se vi sia stato l'inserimento dell'allievo nella organizzazione della impresa, se l'allievo sia stato chiamato a fornire prestazioni abitualmente destinate a finalità produttive, se l'allievo abbia dovuto ottemperare a vincoli di orario o a direttive impartite dall'imprenditore e se egli sia stato sottoposto ad un regime disciplinare eccedente il livello strettamente necessario per la regolarità del corso. (V 5608/87, mass n 454084; (V 3559/86, mass n 446490).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2130, Cod. Civ. art. 2134

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)