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Sez. L, Sentenza n. 3559 del 27/05/1986 (Rv. 446490 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - TIROCINIO (APPRENDISTATO) - IN GENERE - CORSI DI PERFEZIONAMENTO PER I LAVORATORI - RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO O DI APPRENDISTATO - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1986-05-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/446490-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - TIROCINIO (APPRENDISTATO) - IN GENERE - CORSI DI PERFEZIONAMENTO PER I LAVORATORI - RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO O DI APPRENDISTATO - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE.*

Nel rapporto che si istituisce nei corsi di perfezionamento per i lavoratori, indetti dalle imprese con autonomia di regolamentazione, organizzazione e funzionamento, l'insegnamento diretto alla formazione professionale costituisce l'unico oggetto del contratto e la prestazione di attività fisica ed intellettuale da parte dello stesso allievo non può essere utilizzata nell'impresa, essendo essa estranea al sinallagma contrattuale. Pertanto tale rapporto non diventa di lavoro subordinato (in particolare, di apprendistato) né il tempo trascorso per la frequenza dei corsi suddetti può cumularsi all'effettiva anzianità di servizio in caso di successiva assunzione a tempo indeterminato, sempre che la prestazione dello allievo sia strumentalmente diretta a siffatta formazione e sia richiesta solo nei limiti in cui sia indispensabile alle necessità del tipo di insegnamento da impartire. (V 4330/84, mass n 436237; (V 7227/83, mass n 431826).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2130

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)