Sez. L, Sentenza n. 29675 del 29/12/2011 (Rv. 620110 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - IN GENERE | Contratto collettivo nazionale - Clausola di salvaguardia - Riduzione di retribuzione - Riduzione di orario - Proporzionalità - Contratto collettivo aziendale - Mera riduzione di retribuzione - Nullità - Sanatoria da parte del singolo lavoratore - Possibilità - Esclusione.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - IN GENERE
In conformità al principio di proporzionalità della retribuzione, la disposizione dell'art. 114 del c.c.n.l. del 20 febbraio 1997 per il settore del credito cooperativo, ove consente "la riduzione e/o modulazione di orario e di salario per un periodo di tempo determinato", pone una clausola di salvaguardia, vietando al contratto collettivo di livello inferiore di ridurre la retribuzione senza proporzionale riduzione di orario, sicchè il contrario patto aziendale è nullo, senza possibilità di sanatoria da parte del singolo lavoratore.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2077, Contr. Coll. 20/02/1997 art. 114
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)