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Sez. L, Sentenza n. 1298 del 05/02/2000 (Rv. 533515 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - IN GENERE | Successione di contratti collettivi - Incorporazione del contratto collettivo nel contenuto di quello individuale - Insussistenza - Criterio del trattamento più favorevole - Esclusione.
Stato
decisa il 2000-02-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/533515-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - IN GENERE

Le disposizioni dei contratti collettivi non si incorporano nel contenuto dei contratti individuali, dando luogo a diritti quesiti sottratti al potere dispositivo delle organizzazioni sindacali, ma operano dall'esterno come fonte eterogenea di regolamento del rapporto, concorrente con la fonte individuale. Consegue che per cui nell'ipotesi di successione tra contratti collettivi, le precedenti disposizioni non sono suscettibili di essere conservate secondo il criterio del trattamento più favorevole, restando la conservazione di quel trattamento affidata all'autonomia contrattuale delle parti collettive stipulanti, le quali possono prevederla con apposita clausola di salvaguardia.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2077

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)