Corte di giustizia dell'Unione europea
Corte giust. UE, Sentenza del 12 dicembre 1967, causa 23/67
Epigrafe
Nel procedimento 23-67
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'articolo 177 del trattato C.E.E., dal tribunal de commerce di Liegi nella causa dinanzi ad esso pendente tra
LA S. A. BRASSERIE DE HAECHT
e
I SOCI DI FATTO WILKIN-JANSSEN
domanda vertente sull'interpretazione dell'articolo 85, n. 1, del trattato C.E.E.,
LA CORTE,
composta dai signori:
R. Lecourt (relatore), presidente,
A. M. Donner e W. Strauß, presidenti di Sezione,
A. Trabucchi, R. Monaco, J. Mertens de Wilmars, P. Pescatore, giudici,
avvocato generale: K. Roemer,
cancelliere: A. Van Houtte,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA › IN FATTO › I — Gli antefatti
paragrafo 1
Nel 1963 la Brasserie de Haecht, con sede in Boortmeerbeek (Belgio), ed i soci Wilkin-Janssen, gestori di mescita a Esneux, stipulavano un contratto di comodato avente ad oggetto l'arredo e il corredo di una mescita e due mutui, rispettivamente di 6710 e 40000 FB. L'importo totale dei tre contratti ammontava a 52000 FB.
paragrafo 2
In virtù di tali contratti, conclusi mediante moduli, i gestori della mescita s'impegnavano a rifornirsi di birra e bevande esclusivamente presso la de Haecht, sia per il fabbisogno personale che per la vendita al pubblico.
paragrafo 3
La durata del contratto d'esclusiva avrebbe dovuto essere almeno pari al periodo previsto per la restituzione integrale del mutuo, più un biennio, e comunque non inferiore a tre anni.
paragrafo 4
Nel 1966 la de Haecht faceva constatare che la controparte non aveva rispettato l'esclusiva d'acquisto, stipulata nella convenzione costituita dai tre contratti di cui sopra, e chiedeva al tribunal de commerce di Liegi la risoluzione dei mutui, la restituzione dei beni comodati ed il risarcimento del danno.
paragrafo 5
I convenuti non contestavano di essersi riforniti di bevande presso terzi, ma eccepivano la nullità degli accordi litigiosi ai sensi dell'articolo 85 del trattato C.E.E.
paragrafo 6
Con sentenza 8 maggio 1967, il tribunal de commerce di Liegi dichiarava che le norme comunitarie (regolamento n. 67/67/CEE. del 22 marzo 1967, G.U. 25 marzo 1967, pag. 849) sull'applicazione dell'articolo 85, n. 3, del trattato a tipi di contratti d'esclusiva, non erano applicabili alla fattispecie; e rilevava che la clausola di esclusiva era contenuta in un accordo tra imprese e che inoltre «l'articolo 85 non menziona espressamente il complesso di convenzioni dello stesso tipo tra gli accordi o pratiche vietati; tuttavia il contenuto dell'articolo non è limitativo ed è quindi possibile che taluni accordi siano vietati in vista della contemporanea esistenza di accordi identici che, nel loro complesso, pregiudicano gli scambi tra Stati membri».
paragrafo 7
Il giudice a quo riteneva quindi opportuno che l'articolo 85 fosse interpretato da questa Corte, a norma dell'articolo 177 del trattato, e formulava la seguente questione pregiudiziale:
paragrafo 8
«Se, al fine di stabilire se i contratti litigiosi siano vietati dall'articolo 85, n. 1, del trattato C.E.E., si debba tener conto del contesto economico e del complesso del mercato, vale a dire nella fattispecie della coesistenza di numerosi contratti dello stesso tipo che un numero ristretto di birrerie belghe ha imposto a numerosissime mescite, ovvero ci si debba limitare all'esame delle conseguenze sul mercato della singola convenzione.»
paragrafo 9
La sentenza di rinvio è stata impugnata dinanzi alla Cour d'appel di Liegi il 9 giugno 1967 ed è pervenuta nella cancelleria della Corte di giustizia il 27 giugno 1967.
paragrafo 10
A norma dell'articolo 20 dello statuto della Corte, hanno presentato osservazione la Brasserie de Haecht, i soci Wilkin-Janssen e la Commissione.
paragrafo 11
La Brasserie de Haecht è assistita dagli avvocati Lucien Simon e Félix Lainé, ambedue del Foro di Bruxelles, i quali hanno allegato alle loro osservazioni una perizia del prof. Foriers, dell'università di Bruxelles.
paragrafo 12
La stessa de Haecht ha inoltre presentato delle osservazioni complementari su un determinato punto della recente giurisprudenza della Corte.
paragrafo 13
I soci Wilkin-Janssen sono assistiti dagli avvocati Jean Materne e Marcel Veroruysse, entrambi del foro di Liegi, che hanno allegato alle loro osservazioni una perizia del prof. Walbroeck, dell'Università di Bruxelles.
paragrafo 14
La Commissione è rappresentata dal sig. Beuve-Méry.
paragrafo 15
Tutti coloro che hanno presentato osservazioni hanno altresì prodotto vari documenti, e particolarmente il testo della convenzione del 29 dicembre 1966, stipulata tra i produttori di birra e la confederazione dei proprietari e gestori di caffé, alberghi e ristoranti belgi, nonché documenti parlamentari belgi riguardanti talune clausole dei contratti detti «de brasserie» (sessione 1957-1958).
paragrafo 16
Le parti nella causa di merito e la Commissione hanno svolto le loro osservazioni orali all'udienza del 7 novembre 1967.
paragrafo 17
All'udienza del 21 novembre l'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni.
SENTENZA › IN FATTO › II — Riassunto delle osservazioni presentate a norma dell'articolo 20 dello statuto
paragrafo 1
La Brasserie de Haecht espone come in Belgio si sia giunti alla convenzione collettiva del 28 novembre 1961, entrata in vigore con decreto reale di pari data e prorogata il 25 settembre 1964 (Moniteur belge del 21 ottobre 1964, pag. 11 127), ed alla convenzione 29 dicembre 1966 che sarà presto ratificata con un nuovo decreto reale.
paragrafo 2
Essa rileva che questo tipo di contratto non si limita al settore della birra; accordi di questo genere sono stati stipulati, ad esempio, nel settore dei carburanti e in quello delle calzature e sarebbero dettati, come avviene per le birrerie, da esigenze economiche, in quanto i piccoli distributori hanno bisogno di credito e la distribuzione dev'essere regolare.
paragrafo 3
Nel commercio della birra, il procedimento verrebbe usato tanto in Belgio quanto in Francia e nella Repubblica federale come nei Paesi Bassi. Lungi dal sopprimere la concorrenza, questo elemento tradizionale della politica di vendita dei birrai rappresenterebbe un'arma nella concorrenza tra produttori.
paragrafo 4
I contratti non determinerebbero alcun monopolio territoriale, giacché le fabbriche restano libere di fornire dovunque ed a chiunque.
paragrafo 5
I «contrats de brasserie» non tenderebbero inoltre a circoscrivere il numero dei punti di vendita, ma ad aumentarlo e darebbero luogo ad una miriade di convenzioni, ciascuna delle quali avrebbe una portata minima. Nel Belgio, contratti del genere verrebbero regolarmente conclusi dalle 282 fabbriche di birra ivi esistenti e vincolerebbero circa il 50 % delle mescite, che al 31 dicembre 1966 erano 65426.
paragrafo 6
Tali contratti vincolerebbero un numero relativamente basso sia di produttori che di distributori, giacché quantitativi notevoli sono distribuiti tramite le mescite «libere».
paragrafo 7
Nel diritto interno i «contrats de brasserie» non sarebbero stati considerati come implicanti delle restrizioni della concorrenza (giurisprudenza francese e belga); nell'ambito del diritto comunitario, sarebbe opportuno stabilire se un «contrat de brasserie» possieda i tre requisiti contemplati dall'articolo 85, n. 1, del trattato.
paragrafo 8
Pur se è ravvisabile il primo requisito (accordo tra imprese), non sussisterebbero gli altri due (pregiudizio all'interscambio ed al libero gioco della concorrenza).
paragrafo 9
L'articolo 85, n. 1, esigerebbe infatti l'isolamento del mercato, come ha dichiarato la Corte nelle sentenze 30 giugno 1966 (56-65 Maschinenbau) e 13 luglio 1966 (56-59-64 Consten-Grundig).
paragrafo 10
La relativa impermeabilità del mercato dovrebbe essere valutata tenendo conto del solo accordo litigioso, astrazion fatta dagli altri (vedasi specialmente sentenza 8-11-66 del 15 marzo 1966, Cimenteries, Raccolta, vol. XIII, pag. 105).
paragrafo 11
Si dovrebbero applicare a questo scopo criteri qualitativi, come la natura del prodotto in questione, i metodi di distribuzione e la capacità tecnica dei distributori, l'entità del mercato in funzione del consumo e del grado di libertà dei consumatori. Il numero degli accordi non avrebbe alcuna importanza, purché sia possibile alle imprese di altri Stati membri penetrare nel mercato in questione, costituirvi una rete di distribuzione e offrire al consumatore una vera scelta in un campo in cui le differenze specifiche tra i prodotti concorrenti sono minime e le difficoltà tecniche della distribuzione irrilevanti.
paragrafo 12
I «contrats de brasserie» potrebbero quindi rientrare solo in via eccezionale tra quelli vietati dall'articolo 85, n. 1, che in linea di principio non sarebbe loro applicabile, e la conferma ne sarebbe data dal regolamento 67-67.
paragrafo 13
Nel settore della birra non vi sarebbero infatti né isolamento del mercato, né limitazione dei distributori, né specializzazione tecnica degli stessi. Al contrario, vi sarebbero numerosissime mescite libere e una rete di vendita non limitata alle sole mescite; le birre estere avrebbero quindi libero accesso al mercato del Belgio (6,24 % del complesso delle vendite) e le importazioni sarebbero in costante aumento. Il mercato sarebbe quindi uno dei più permeabili e dei più fluidi, data la viva concorrenza tra prodotti belgi e stranieri. Nella fattispecie, sarebbe perciò inutile una nuova interpretazione dell'articolo 85, n. 1, del trattato.
paragrafo 14
La Brasserie de Haecht espone poi «per quanto necessario» talune considerazioni circa la terza condizione di cui all'articolo 85, n. 1, vale a dire l'alterazione della concorrenza, punto sul quale la sentenza Maschinenbau avrebbe del pari delineato un completo metodo d'esame.
paragrafo 15
Poiché l'accordo va innanzitutto considerato alla luce del suo oggetto e delle clausole che vi figurano, l'esame, in un primo tempo, si dovrebbe limitare al contenuto dell'accordo litigioso e solo in seguito si potrebbe esaminare la situazione contrattuale in cui esso s'inserisce, cioé, se del caso, il numero di partecipanti all'accordo stesso o ad altri facenti parte di uno stesso sistema, restando però esclusi quelli con i quali si creano reti di distribuzione estranee alle parti.
paragrafo 16
La sentenza Consten-Grundig porrebbe l'accento sul contesto economico e giuridico in considerazione del quale le parti hanno stipulato il contratto e in tale contesto si potrebbe stabilire se il pregiudizio alla concorrenza sia notevole o apprezzabile.
paragrafo 17
La de Haecht rappresenta solo il 4,6 % della produzione belga e vende solo il 30 % del fatturato tramite « mescite vincolate); i «contrats de brasserie» da considerare eventualmente riguarderebbero quindi solo l'1,5 % della produzione belga. La de Haecht all'udienza ha sottolineato che il «contrat de brasserie» impone obblighi ad entrambe le parti e che quelli assunti dal titolare della mescita non possono superare il limite stabilito da un decreto reale e sono esattamente specificati. Questo tipo di contratto sarebbe perciò soprattutto uno stimolo per la concorrenza, giacché ogni obbligazione rappresenterebbe la contropartita di un nuovo investimento.
paragrafo 18
I soci Wilkin-Janssen rilevano che, per pronunciarsi sulla legittimità degli accordi litigiosi, si dovrebbe tener conto di tutto il complesso di accordi analoghi; questa soluzione sarebbe più confacente al tenore dell'articolo 85, ai suoi scopi, alla giurisprudenza della Corte ed alla dottrina prevalente.
paragrafo 19
Innanzitutto il testo dell'articolo 85 non imporrebbe affatto di esaminare gli accordi separatamente onde stabilire se essi cadano sotto il divieto dell'articolo stesso. Questo infatti — ormai interpretato dalla sentenza Maschinenbau — si riferirebbe agli accordi che hanno per oggetto o per effetto l'alterare il gioco della concorrenza.
paragrafo 20
Questa condizione, così chiarita, avrebbe carattere alternativo e non cumulativo. Se l'esame delle singole clausole non rivelasse un'effettiva minaccia al gioco della concorrenza, l'accordo potrebbe quindi essere vietato a motivo dei suoi effetti i quali, voluti o meno dalle parti, scaturirebbero comunque dalla situazione del mercato nella quale esso opera. Non si potrebbe perciò rinunciare all'indagine circa la sussistenza e l'incidenza di accordi analoghi stipulati da terzi relativamente a prodotti concorrenti.
paragrafo 21
In secondo luogo, la finalità dell'articolo 85 implicherebbe che gli accordi vanno esaminati sullo sfondo del loro contesto economico. L'esistenza di più contratti d'esclusiva tra mescite e fabbriche di birra belghe costituirebbe un notevole ostacolo all'importazione in Belgio di birre straniere. Il sistema dei «contrats de brasserie» sarebbe stato considerato dallo stesso legislatore belga come atto a tutelare i produttori belgi contro una concorrenza «troppo forte» delle birre tedesche ed olandesi (cfr. relazione Rombaut per la Commissione giustizia della Chambre des représentants sulla proposta di legge relativa a determinate clausole dei contratti detti «de brasserie», doc. Parl. Chambre, sessione 1957-1958, n. 221-4, pag. 4).
paragrafo 22
Tale politica protezionistica non sarebbe evidentemente conforme agli scopi del trattato. Solo un'interpretazione dell'articolo 85 che tenga conto, per giudicare della validità di un accordo, della situazione generale del mercato consentirebbe il perseguimento degli scopi del trattato, poiché metterebbe in concorrenza tra loro le imprese dei vari Stati membri ed eliminerebbe gli ostacoli all'interpenetrazione dei mercati.
paragrafo 23
Secondo i soci Wilkin-Janssen, la stessa de Haecht ammette che la liceità di un accordo in base all'articolo 85 va stabilita tenendo conto della situazione di fatto, la quale è in relazione con la struttura del mercato ed è parzialmente sottratta alla volontà delle parti.
paragrafo 24
In terzo luogo, la giurisprudenza della Corte avrebbe già affermato l'opportunità di tener conto del contesto economico nell'ambito del quale si deve applicare l'accordo e di non considerare quest'ultimo soltanto sotto il suo aspetto giuridico o in base alle clausole che vi sono contenute. Non si dovrebbe temere, in un caso come quello in esame, che le parti, ed in particolare la de Haecht, non abbiano motivi di chiedersi se il loro comportamento possa essere colpito dai divieti del trattato, posto che ciascun produttore coopera al raggiungimento di un «risultato complessivo».
paragrafo 25
In quarto luogo, la dottrina (Bernini, Walbroeck e Baardman) riconoscerebbe la necessità di non considerare gli accordi isolatamente, ma collocarli nella situazione economica dalla quale sono sorti, onde pronunciarsi sulla loro compatibilità con il trattato.
paragrafo 26
Il Baardman in particolare sostiene che se l'influenza negativa viene esercitata sul commercio da un complesso di fattori, ciò si ripercuote sugli accordi singoli che rientrano fra detti fattori.
paragrafo 27
Il diritto americano anti-trust ammetterebbe che si tenga conto del comportamento dei concorrenti e dell'adozione della medesima politica di vendita da parte di una corporation nel suo complesso (sentenza Standard Oil California). La dottrina tedesca interpreterebbe nello stesso modo la legge contro le restrizioni della concorrenza (e, in parte, il paragrafo 18 come modificato il 15 settembre 1965).
paragrafo 28
I «contrats de brasserie» potrebbero infine costituire una delle eccezioni contemplate dal preambolo del regolamento 67-67. Benché stipulati indipendentemente l'uno dall'altro sul mercato interno, essi potrebbero pregiudicare gli scambi internazionali. L'elemento eccezionale sarebbe infatti costituito dalle caratteristiche del mercato della birra e dal grande numero di contratti identici. In conclusione, i soci Wilkin-Janssen ritengono che la questione vada risolta un senso affermativo.
paragrafo 29
La Commissione C.E.E., dopo aver descritto il negozio di cui trattasi ed aver rilevato che in vari Stati membri esistono negozi analoghi, si chiede, in via generale, se l'esistenza di accordi simili sia un fatto pertinente nella valutazione, alla luce dell'articolo 85 del trattato, di un contratto d'esclusiva relativo alla distribuzione di un prodotto sul mercato nazionale. Essa rileva anzitutto che «non sarebbe superfluo notare che la coesistenza di molteplici esclusive nazionali d'acquisto relative alla distribuzione dello stesso prodotto è un fatto che potrebbe figurare in un'istruttoria condotta a norma dell'articolo 86 del trattato. Questo articolo e l'articolo 85 hanno in comune il criterio della distorsione degli scambi tra Stati membri e quindi la soluzione della questione deferita potrebbe essere applicata per analogia all'interpretazione dell'articolo 86».
paragrafo 30
Invocando la sentenza 56-65 Maschinenbau, della quale ricorda il dispositivo ed alcuni considerandi, la Commissione osserva che «l'esistenza di altri accordi i quali, con quello in esame, formano un sistema, può costituire uno degli elementi che fanno sì che la convenzione alteri la concorrenza ed il sistema costituisca una relazione sufficiente per valutare un accordo in vista di altri». La soluzione dovrebbe quindi risultare dall'esame delle relazioni eventualmente esistenti fra esclusive d'acquisto contemporaneamente in vigore.
paragrafo 31
Si dovrebbero quindi distinguere tre tipi di relazioni:
paragrafo 32
La prima sarebbe implicita nella coesistenza stessa delle esclusive di cui trattasi, cioè nell'identità del prodotto e del mercato nazionale di cui trattasi.
La seconda si avrebbe quando i fornitori sono meno numerosi dei distributori; il sistema di distribuzione di ciascun fornitore sarebbe in tal caso il legame tra le varie esclusive di cui consta.
La terza relazione, che può esistere ma non si desume necessariamente dalla sentenza di rinvio, si avrebbe quando le esclusive coesistenti costituiscono lo strumento di un'intesa tra fornitori, o tra questi ed i rivenditori.
paragrafo 33
La prima relazione si potrebbe reperire nell'identità del mercato nazionale e del prodotto in questione. Fondando l'esame su questa base, si potrebbero validamente valutare le conseguenze di un accordo sul commercio fra Stati membri e sul gioco della concorrenza in funzione delle conseguenze di altri accordi simili.
paragrafo 34
In ragione della loro natura, infatti, il primo accordo e gli altri avrebbero effetti cumulativi su detto commercio e su detto gioco. La giurisprudenza della Corte (56-65, Raccolta, vol. XII, pag. 283), per quanto riguarda la valutazione degli effetti di un accordo, insegnerebbe che «l'applicazione di tutte le esclusive d'acquisto esistenti contemporaneamente a quella in esame è un fatto pertinente per stabilire se la seconda possa pregiudicare il commercio tra Stati membri ed abbia l'effetto di alterare il gioco della concorrenza nell'ambito del mercato comune».
paragrafo 35
La seconda relazione da vagliare sarebbe il sistema di distribuzione. Essa pure renderebbe pertinente l'esame di tutte le esclusive d'acquisto costituenti lo stesso sistema. Le osservazioni fatte a proposito della relazione precedente fornirebbero la soluzione.
paragrafo 36
L'identità del fornitore potrebbe collegare le esclusive d'acquisto in modo tale da giustificare l'applicazione dell'articolo 85, n. 1, all'intero complesso considerato come un'unica- vasta intesa. Nella fattispecie, non sarebbe tuttavia fruttuoso proseguire per questa strada, nella quale il giudice a quo non si è inoltrato.
paragrafo 37
Si potrebbe obiettare che le due prime relazioni implicano conseguenze contrarie all'equità, alle norme ammesse in materia, di responsabilità, di colpa e di certezza del diritto delle singole imprese che, come tali, non sarebbero necessariamente responsabili di una situazione complessiva.
paragrafo 38
L'obiezione sarebbe priva di valore, dato che l'articolo 85, n. 1, non fa alcun riferimento alla nozione di colpa, e non varrebbe comunque per chi fruisce dell'esclusiva d'acquisto e se ne vale nella lotta contro i suoi concorrenti. Infine, la preoccupazione di tutelare la certezza del diritto non potrebbe opporsi alla volontà degli autori del trattato.
paragrafo 39
La terza relazione — invocata dai soci Wilkin-Janssen, i quali assumono che i fabbricanti belgi agiscono di conserva per isolare il mercato belga — non sarebbe stata presa in considerazione dal giudice a quo. Sarebbe tuttavia interessante rilevare che, ove accordi analoghi e coesistenti rappresentassero la messa in atto di un'intesa anch'essa contemplata dall'articolo 85, la liceità di uno degli accordi si dovrebbe determinare tenendo conto della coesistenza degli altri e dell'intesa di cui essi costituiscono altrettanti strumenti.
paragrafo 40
In questo caso, l'autorità competente — agisca essa in forza dell'articolo 85 o del diritto privato interno, in considerazione dell'illiceità dell'oggetto o della causa dell'accordo — non dovrebbe limitarsi ad esaminare isolatamente l'accordo controverso.
paragrafo 41
La Commissione propone quindi di risolvere come segue la questione deferita dal tribunal de commerce di Liegi:
paragrafo 42
«I contratti contenenti una clausola d'esclusiva d'acquisto non hanno di per sé le caratteristiche d'incompatibilità col mercato comune contemplate dall'articolo 85, n. 1, del trattato.
Un contratto di questa categoria, singolarmente considerato, può tuttavia, in una determinata situazione di fatto, avere tali caratteristiche.
In particolare, uno dei fatti che consente di dimostrare che un accordo, contenente una clausola con cui un rivenditore che esercita la sua attività in uno Stato membro s'impegna ad acquistare per un certo periodo un prodotto esclusivamente da un determinato fornitore che ha sede nello stesso Stato membro, è vietato dall'articolo 85, n. 1, del trattato, è la coesistenza di accordi di analoga portata, cioè stipulati tra imprese con sede nello stesso Stato per la distribuzione di tale prodotto nel territorio nazionale.»
SENTENZA › IN DIRITTO
paragrafo 1
Con sentenza 8 maggio 1967, pervenuta nella cancelleria di questa Corte il 27 giugno, il tribunal de commerce di Liegi ha deferito alla Corte stessa, a norma dell'articolo 177 del trattato C.E.E., una questione pregiudiziale sull'interpretazione dell'articolo 85, n. 1, di detto trattato.
paragrafo 2
La Corte è invitata a dichiarare se «al fine di stabilire se contratti litigiosi siano vietati dall'articolo 85, n. 1, del trattato C.E.E., si debba tener conto del contesto economico e del complesso del mercato, vale a dire nella fattispecie della coesistenza di numerosi contratti dello stesso tipo che un numero ristretto di birrerie belghe ha imposto a numerosissime mescite, ovvero ci si debba limitare all'esame delle conseguenze sul mercato della singola convenzione».
paragrafo 3
Oggetto della questione, in base alla sentenza di rinvio, sono gli accordi in virtù dei quali un commerciante s'impegna a rifornirsi per un certo tempo unicamente presso un determinato fornitore, ad esclusione di ogni altro.
paragrafo 4
Il divieto di cui all'articolo 85, n. 1, del trattato si basa su tre elementi fondamentali per la soluzione della questione deferita. L'articolo 85, n. 1, nello stabilire la sfera d'applicazione del divieto, menziona accordi, decisioni e pratiche e, quindi, contemplando contemporaneamente gli accordi tra imprese, le decisioni di associazioni d'imprese ed inoltre le pratiche concordate che possono interessare numerosi operatori, esso implica la possibilità che venga preso in considerazione il complesso degli elementi che costituiscono detti accordi, decisioni e pratiche.
paragrafo 5
D'altro lato, vietando gli accordi, le decisioni e le pratiche, non solo a motivo del loro oggetto, ma anche per il loro effetto sulla concorrenza, l'articolo 85, n. 1, implica la necessità che tali effetti vengano considerati nell'ambito in cui essi si producono, cioè nel contesto economico e giuridico in cui tali accordi, decisioni e pratiche s'inseriscono e nel quale possono concorrere, con altri, a produrre un effetto globale sul gioco della concorrenza.
paragrafo 6
Sarebbe infatti inutile vietare accordi, decisioni o pratiche a motivo dei loro effetti se questi dovessero venir separati dal mercato nel quale si manifestano e non potessero venir valutati che separatamente dagli altri effetti, convergenti o meno, in mezzo ai quali essi si producono.
paragrafo 7
Onde stabilire se una convenzione è vietata dall'articolo 85, n. 1, non è quindi possibile isolarla da detto contesto, vale a dire dalle circostanze di fatto o di diritto che fanno sì che l'atto impedisce, restringa o falsi il gioco della concorrenza. In vista di questo scopo, l'esistenza di contratti analoghi può essere presa in considerazione qualora il complesso dei contratti di questo genere sia atto a limitare la libertà del commercio.
paragrafo 8
Infine, solo se gli accordi, le decisioni o le pratiche possono pregiudicare gli scambi tra Stati membri, l'alterazione della concorrenza è vietata dalle norme comunitarie. Perché questa condizione sia soddisfatta, l'accordo, la decisione o la pratica deve, in base ad un complesso di elementi oggettivi di diritto o di fatto, rivelarsi atta ad influire direttamente o indirettamente sulle correnti degli scambi tra Stati membri, a contribuire all'isolamento del mercato e ad ostacolare la compenetrazione economica voluta dal trattato.
paragrafo 9
Nel valutare questo elemento, l'accordo, la decisione o la pratica non può quindi nemmeno venire scissa da tutti gli altri in mezzo ai quali è inserita.
paragrafo 10
L'esistenza di contratti analoghi è una circostanza che, assieme ad altre, può costituire il contesto economico e giuridico nel quale il contratto deve essere valutato. Questa situazione, se va quindi presa in considerazione, non può però essere considerata di per sé come determinante. Non si tratta infatti che di uno fra i molti elementi che consentono di stabilire se, mediante un'eventuale alterazione del gioco della concorrenza, il commercio tra gli Stati membri possa venire pregiudicato.
SENTENZA › IN DIRITTO › Sulle spese
paragrafo 1
Le spese esposte dalla Commissione della C.E.E. che ha presentato le sue osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
paragrafo 2
Nei confronti delle parti nella causa di merito, il presente giudizio costituisce un incidente sollevato nella causa pendente dinanzi al tribunal de commerce di Liegi, al quale spetta quindi pronunciarsi sulle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
letti gli atti di causa,
sentita la relazione del giudice relatore,
sentite le deduzioni orali della Commissione delle Comunità e delle parti nella causa di merito,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale,
visto il trattato istitutivo della C.E.E., in ispecie gli articoli 85 e 96, nonché l'articolo 177,
visto il protocollo sullo statuto della Corte di giustizia della C.E.E., in ispecie l'articolo 20,
visto il regolamento n. 67-67 della C.E.E. del 22 marzo 1967,
vista la sentenza della Corte 56-65 del 30 giugno 1966,
visto il regolamento di procedura della Corte di giustizia delle Comunità europee,
LA CORTE,
pronunciandosi sulla questione deferitale in via pregiudiziale del tribunale di Liegi,
dichiara:
Le convenzioni con cui un'impresa s'impegna a rifornirsi unicamente presso un determinato produttore non possiedono, di per sé considerate, le caratteristiche d'incompatibilità col mercato comune contemplate dall'articolo 85, n. 1, del trattato. Esse possono tuttavia acquistare tali caratteristiche qualora, sia isolatamente, sia in concomitanza con altre, nel contesto economico e giuridico in cui sono intervenute e in base ad un complesso di elementi oggettivi di diritto e di fatto, siano atte a pregiudicare gli scambi tra Stati membri ed abbiano lo scopo o l'effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza;
e statuisce:
Spetta al tribunal de commerce di Liegi pronunciarsi sulle spese del presente giudizio.
Firme
Così deciso a Lussemburgo, il 12 dicembre 1967.
Lecourt
Donner
Strauß
Trabucchi
Monaco
Mertens de Wilmars
Pescatore
Letto in pubblica udienza a Lussemburgo, il 12 dicembre 1967.
Il cancelliere
A. Van Houtte
Il presidente
R. Lecourt