Corte di giustizia dell'Unione europea
Corte giust. UE, Sentenza del 3 febbraio 1976, causa 63/75
Epigrafe
Nel procedimento 63-75,
avente ad oggetto la domanda di pronunzia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del trattato CEE, dalla IV sezione della Corte d'appello di Parigi, nella causa dinanzi ad essa pendente tra:
SA FONDERIES ROUBAIX WATTRELOS
e
SOCIÉTÉ NOUVELLE DES FONDERIES A. ROUX
SOCIÉTÉ DES FONDERIES J.O.T.,
domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 4, n. 2, 1o del regolamento del Consiglio 6 febbraio 1962 n. 17 (GU 204/62 del 21. 2. 1962),
LA CORTE,
composta dai signori: R. Lecourt, presidente; R. Monaco e H. Kutscher, presidenti di sezione; A. M. Donner, J. Mertens de Wilmars; M. Serensen e A. J. Mackenzie Stuart, giudici;
avvocato generale: G. Reischl;
cancelliere: A. Van Houtte,
ha pronunziato la seguente
SENTENZA › In fatto
paragrafo 1
Il procedimento di rinvio e le osservazioni scritte presentate a norma dell'art. 20 dello statuto della Corte di giustizia delle CC.EE. possono riassumersi come segue:
SENTENZA › In fatto › I — Gli antefatti ed il procedimento
punto 1
Il 29 giugno 1963, la società tedesca Gontermann-Peipers (in prosieguo Gopag) concedeva alla società francese «Les Fonderies de Roubaix-Wattrelos» (in prosieguo Roubaix) l'esclusiva di vendita delle ghise marca Gopag per il nord della Francia: nel 1964 veniva stipulato un accordo verbale con cui tale esclusiva veniva estesa all'intero territorio francese. Dal canto suo, la Roubaix si impegnava a non fabbricare prodotti similari a quelli che costituivano l'oggetto del contratto, né svolgere, direttamente o indirettamente, alcuna attività a favore delle imprese concorrenti. Detti accordi vennero rifusi in un contratto il 16 marzo 1966, notificato alla Commissione l'8 settembre 1966.
Con un contratto stipulato il 6 ottobre 1964, Roubaix cedeva in subconcessione alle Fonderies A. Roux (in prosieguo Roux), l'esclusiva di vendita dei prodotti Gopag in 24 dipartimenti della Francia meridionale. Nel contratto si precisava tra l'altro che «il vincolo contrattuale è subordinato alla sussistenza dell'accordo tra Gopag e Roubaix, essendo quest'ultima l'avente causa del diritto d'esclusiva». Anche la Roux si impegnava a non fabbricare prodotti similari a quelli che costituivano l'oggetto del contratto e ad asternersi da ogni attività, diretta ed indiretta, a favore dei concorrenti della Gopag.
Nel marzo 1972, la Roux acquistava ghisa d'origine svizzera, operazione che provocava una controversia tra Roubaix e Roux, la quale veniva convenuta dinanzi al Tribunal de commerce di Parigi per inadempimento contrattuale e risarcimento dei danni così arrecati alla controparte.
La Roux eccepiva l'incompatibilità dell'accordo Roubaix/Gopag con l'art. 85 del trattato, il che implicava la nullità del contratto, nullità che si ripercuoteva sul contratto Roubaix/Roux. Il Tribunal de commerce accoglieva l'eccezione.
La Roubaix interponeva appello e la Corte d'appello di Parigi, con sentenza 5 luglio 1975, riformava la sentenza dichiarando che il contratto Roubaix/Gopag, dopo la notifica alla Commissione, secondo la giurisprudenza della Corte doveva considerarsi efficace almeno finché l'organo comunitario non si fosse pronunciato in merito.
Quanto al contratto Roubaix/Roux, la Corte d'appello ha rilevato che, trattandosi di un accordo tra imprese di uno stesso Stato membro, che riguarda la rivendita di prodotti all'interno dello stesso Stato, in forza dell'art. 1, n. 2, del regolamento della Commissione 22. 3. 1967, n. 67/67 (GU n. 57, del 25. 3. 1967, pag. 849) esso non rientra nella sfera d'applicazione del n. 1 dello stesso articolo, che esclude collettivamente la possibilità di applicare l'art. 85, n. 1, a determinati tipi di accordi. La Corte d'appello ne ha arguito che, per stabilire se un contratto non notificato sia efficace o meno sotto il profilo dell'art. 85 del trattato, si deve interpretare l'art. 4, n. 2 del regolamento del Consiglio 6 febbraio 1962, n. 17, onde stabilire quindi se detto contratto «non riguarda l'importazione o l'esportazione tra Stati membri».
La Corte d'appello ha perciò ritenuto che fosse d'uopo interpellare in via pregiudiziale la Corte di giustizia «se, a norma dell'art. 4, n. 2, 1o del regolamento del Consiglio 6 febbraio 1962, n. 17, un contratto stipulato fra due imprese di uno Stato membro ed avente per oggetto la vendita d'un prodotto che una delle parti ha importato da un altro Stato membro, vendita da effettuarsi “con il minimo di spese” grazie all'utilizzazione dei magazzini e della rete di distribuzione dell'altro contraente, debba, o meno, essere considerato come concernente l'importazione e, di conseguenza, debba, o meno, venir notificato ai sensi dell'art. 4, n. 1, del citato regolamento».
Il provvedimento di rinvio è pervenuto alla cancelleria della Corte il 16 luglio 1975.
Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte ha deciso di non procedere ad istruttoria.
L'attrice e la Commissione delle CC.EE. hanno presentato osservazioni scritte.
SENTENZA › In fatto › II — Osservazioni presentate a norma dell'art. 20 dello statuto della Corte di giustizia delle CC.EE. › A — Osservazioni dell'attrice
paragrafo 1
La Roubaix-Wattrelos sostiene in sostanza quanto segue:
paragrafo 2
1. Pur se di fatto gli accordi Roubaix-Roux erano subordinati all'esistenza del contratto Roubaix-Gontermann, sotto il profilo giuridico essi sono rimasti autonomi e mai vi sono stati rapporti giuridici tra Gontermann e Roux.
2. Le Fonderies Roux sono solo distributori locali appartenenti alla rete francese, con un giro d'affari che comprende solo una parte del totale degli acquisti di prodotti Gontermann.
3. Alle Fonderies Roux sono sempre stati forniti prodotti già sdoganati e immessi in libera pratica in Francia, giacenti nei magazzini di Roubaix o della zona parigina.
4. È quindi fuori discussione che le vendite alle Fonderies Roux hanno avuto solo un'influenza parziale sulle importazioni dalla Germania di prodotti Gontermann.
5. È provato che i prodotti Gontermann che l'attrice ha venduto alla Roux sono sempre stati destinati a consumatori locali, quindi è escluso che riguardassero l'esportazione.
6. È perciò pacifico che gli accordi litigiosi non potevano aver ripercussioni sugli scambi tra Stati membri e che, conformemente alla teoria della Commissione ed alla giurisprudenza della Corte di giustizia, specie nelle sentenze 12 dicembre 1967 (Brasserie de Haecht, causa 23-67, Racc. 1967, pag. 479) e 18 marzo 1970 (Brauerei Bilger Söhne, causa 43-69, Racc. 1970, pag. 127) essi non andavano notificati.
paragrafo 3
Essa propone di dichiarare perciò che il genere di accordi su cui deve pronunciarsi il giudice nazionale non riguarda «né l'importazione né l'esportazione tra Stati membri» e come tali, a norma del l'art. 4, n. 3, 1o del regolamento n. 17, detti accordi non devono venir notificati.
SENTENZA › In fatto › II — Osservazioni presentate a norma dell'art. 20 dello statuto della Corte di giustizia delle CC.EE. › B — Osservazioni della Commissione
paragrafo 1
La Commissione osserva che la portata della questione deferita alla Corte dev'essere valutata alla luce di tre diverse situazioni, ciscuna delle quali le conferisce un aspetto diverso:
paragrafo 2
1. Nell'ipotesi in cui un contratto come quello di cui trattasi esuli dalla disciplina dell'art. 85, è assurdo stabilire se la notifica sia necessaria onde fruire dell'esenzione contemplata in deroga alle disposizioni stesse, il che facilita il compito del giudice nazionale.
2. Se invece detto contratto rientra nella sfera d'applicazione dell'art. 85, è importante stabilire se sia necessaria la notifica onde poter fruire dell'esenzione prevista dallo stesso art. 85, n. 3 oppure se tale esenzione sia invece automatica, anche nel caso di mancata notifica, giacché tali contratti sono dispensati dalla notifica in forza dell'art. 4, n. 2, del regolamento n. 17.
Se infatti l'esenzione ex art. 85, n. 3 è subordinata alla notifica, il giudice nazionale può soltanto rilevare che il contratto non è conforme ai dettami dell'art. 85, n. 1, ma non può concedere l'esenzione a norma dell'art. 85, n. 3, essendo tale iniziativa prerogativa esclusiva della Commissione.
3. Se infine detti contratti sono inequivocabilmente disciplinati dall'art. 85, n. 1, ma — in forza dell'art. 4, n. 2, del regolamento n. 17 — possono fruire dell'esenzione di cui all'art. 85, n. 3, senza venir notificati, la Commissione ritiene che il giudice nazionale può (vedasi in proposito sentenza 6 febbraio 1973, causa 48-72, Haecht II, Racc. 1973, pag. 77) riconoscere la validità di detti accordi e stabilire che — dal momento che essi non presentano alcuna differenza rispetto agli accordi che fruiscono dell'esenzione collettiva contemplata dal regolamento n. 67/67 — eccettuato il fatto di essere stati stipulati tra due imprese aventi sede nello stesso Stato membro — la Commissione, se dovesse pronunciarsi sulla loro validità, potrebbe in sostanza decidere unicamente l'esenzione ope legis in virtù del regolamento n. 67/67 che esenta dalla notifica gli accordi dello stesso tipo stipulati tra imprese aventi sede in Stati membri diversi.
paragrafo 3
La Commissione propone quindi di impostare il problema nei termini seguenti:
paragrafo 4
a) se un contratto d'esclusiva come quello stipulato tra Roubaix-Wattrelos e Roux rientri nella sfera d'applicazione dell'art. 85, n. 1;
b) in caso affermativo, se un tale accordo sia esente da notifica in forza dell'art. 4, n. 2, 1o del regolamento n. 17, cioè — nonostante esso dipenda direttamente dall'esistenza di un contratto tra Gopag e Roubaix-Wattrelos — possa ritenersi che esso non riguarda «né l'importazione né l'esportazione tra Stati membri».
paragrafo 5
Prima di prospettare una soluzione ai due problemi, la Commissione sottolinea — in via preliminare — che l'oggetto del contratto, la ghisa in getti, è disciplinata dal trattato CEE e non già dal trattato CECA. Inoltre il contratto Gontermann-Roubaix rientra nel tipo che fruisce dell'esenzione collettiva ex regolamento 67/67 e — di riflesso — è dispensato dalla notifica che, per effetto dell'esenzione, diventa superflua.
paragrafo 6
Ciò premesso, la Commissione ritiene che il contratto Roubaix-Roux rientri nella sfera d'applicazione dell'art. 85, n. 1; giacché può limitare la concorrenza e pregiudicare gli scambi tra Stati membri, in quanto al rivenditore esclusivista (Roux) è preclusa la possibilità di acquistare presso l'impresa sita in uno Stato terzo (Gontermann). Esso non può andar esente da notifica in quanto, anche se le contraenti sono imprese site nello stesso Stato membro, il contratto si riferisce all'importazione tra Stati membri, poiché rappresenta l'appendice di un contratto d'esclusiva per la vendita di merci importate dalla Germania. È pure escluso che possa fuire dell'esenzione collettiva, in considerazione del tenore dell'art. 1, n. 2 del regolamento n. 67/67.
paragrafo 7
La Commissione non vede soluzioni diverse, pur ammettendo l'insufficienza di quella proposta, che si risolve nel paradosso di un contratto valido ed esente da notifica in virtù del regolamento n. 67/67 (Gontermann-Roubaix), mentre un secondo contratto (Roubaix-Roux), che non è che un'estensione del primo, risulta radicalmente nullo.
paragrafo 8
Nella fase orale, il 2 dicembre 1975, l'attrice, con l'avvocato R. Faure, del foro di Parigi; la convenuta Roux, con l'avv. Bonsirven, del foro di Lione e la Commissione, rappresentata dal suo agente signor J. P. Dubois, hanno ampliato gli argomenti esposti nelle osservazioni scritte. Su richiesta della Corte, la Commissione ha illustrato l'atteggiamento che dovrebbe assumere il giudice nazionale dovendosi pronunciare su un accordo esente da notifica e soggetto alle disposizioni dell'art. 85, n. 1. Vi sono quattro possibilità:
paragrafo 9
1. I giudice nazionale accerta che l'accordo non influisce praticamente sulla situazione concorrenziale o sull'andamento degli scambi tra Stati membri, quindi non ricade sotto l'art. 85, n. 1.
2. Il giudice nazionale accerta che l'accordo è incontestabilmente incompatibile con l'art. 85 e ne dichiara la nullità.
3. Il giudice nazionale accerta che, in base ai regolamenti comunitari direttamente efficaci negli Stati membri, l'accordo può fruire della esenzione collettiva e ne trae le conseguenze circa la validità dell'accordo stesso. Si pronuncerà quindi implicitamente sulle condizioni per l'esenzione stabilite dall'art. 85, n. 3, per alcuni accordi cui si applica l'art. 85, n. 1 e che sono esenti da notifica.
4. Il giudice nazionale è incerto circa la validità dell'accordo. Esso sospende il procedimento per consultare la Commissione.
paragrafo 10
L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni all'udienza del 14 gennaio 1976.
SENTENZA › In diritto
paragrafo 7
7/8 Nel caso di accordi tra imprese situate nello stesso Stato membro, tale idoneità sussiste quasi sempre per i contratti d'esclusiva di vendita se la zona di distribuzione è limitata al territorio dello Stato membro in cui le parti contraenti hanno sede, anche se le merci, in precedenza, sono state importate da un altro Stato membro. Il fatto che le merci oggetto dell'accordo siano state previamente importate da un altro Stato membro non implica — di per sé — che gli accordi si debbano considerare relativi all'importazione ai sensi dell'art. 4, n. 2, del regolamento n. 17.
paragrafo 9
10/11 Spetta al giudice nazionale, che debba pronunciarsi sulla validità di accordi del genere, valutare — avvalendosi se necessario del rinvio pregiudiziale a norma dell'art. 177 — se gli accordi stessi possano pregiudicare in modo rilevante l'interscambio comunitario. Qualora così fosse, lo stesso giudice è pure competente a dichiarare che i contratti di cui trattasi fruiscono, anche se non notificati, dell'esenzione per categorie di cui al regolamento n. 67/67 della Commissione, in forza dell'art. 85, n. 3.
paragrafo 11
13/14 Non vi sono ragioni, dettate dalle finalità del regolamento n. 67/67, che impediscano di estendere tale esenzione generale agli accordi dello stesso tipo, se le parti contraenti sono due imprese appartenenti allo stesso Stato membro. Anzi, le ragioni per cui è concessa l'esenzione di categoria agli accordi tra due imprese di Stati membri diversi, sono valide anche per gli accordi similari stipulati tra due imprese dello stesso Stato membro.
paragrafo 12
15/16 È vero che il n. 2 dell'art. 1 del regolamento n. 67/67 dispone che «il paragrafo 1 non si applica agli accordi ai quali partecipano le imprese di un solo Stato membro e che riguardano la vendita di prodotti all'interno del medesimo Stato membro». Cionondimeno, questa disposizione non può avere l'effetto di escludere gli accordi stipulati tra due imprese dello stesso Stato membro.
paragrafo 13
17/18 Nel quarto considerando del regolamento n. 67/67 si legge infatti che la Commissione ha ritenuto che «siccome (tali) accordi di distribuzione esclusiva all'interno di uno Stato membro possono solo eccezionalmente pregiudicare il commercio tra Stati membri, non è necessario includerli nel presente regolamento». La funzione del n. 2 è dunque quella di escludere dalla sfera d'applicazione del n. 1 dell'art. 85 — e, di riflesso, da quella del regolamento n. 67/67 — gli accordi di esclusiva d'indole puramente nazionale e che non possono pregiudicare in modo rilevante gli scambi intracomunitari.
punto 1
Con sentenza 5 luglio 1975, pervenuta in cancelleria il 16 luglio 1975, la Corte d'appello di Parigi, in virtù dell'art. 177 del trattato, ha sottoposto a questa Corte una questione pregiudiziale vertente sull'interpretazione dell'art. 4, n. 2, 1o del regolamento del Consiglio 6 febbraio 1962, n. 17, relativo all'applicazione degli artt. 85 e 86 del trattato (GU n. 13 del 21. 2. 1962, pag. 204).
punto 2
Si chiede alla Corte di giustizia «se, a norma dell'art. 4, n. 2, 1o del regolamento del Consiglio 6 febbraio 1962, n. 17, un contratto stipulato fra due imprese di uno Stato membro ed avente per oggetto la vendita d'un prodotto che una delle parti ha importato da un altro Stato membro, vendita da effettuarsi (con il minimo di spese) grazie all'utilizzazione dei magazzini e della rete di distribuzione dell'altro contraente, debba, o meno, essere considerato come concernente l'importazione e, di conseguenza, debba, o meno, venir notificato ai sensi dell'art. 4, n. 1, del citato regolamento».
punto 3
Dal fascicolo risulta che la controversia è sorta tra due imprese francesi, e verte sulla validità, alla luce dell'art. 85 del trattato, di un contratto con cui ad una contraente viene affidata l'esclusiva di vendita, in una parte della Francia, dei prodotti di ghisa importati dalla Germania dall'altra contraente, esclusivista, di detti prodotti per tutta la Francia.
punto 4
Va accertato se si dovesse notificare tale contratto di subconcessione, nell'eventualità in cui esso fosse colpito dal divieto di cui all'art. 85, n. 1, e non fruisse dell'esenzione per categorie di cui all'art. 1 del regolamento della Commissione 22 marzo 1967, n. 67/67 (GU n. 57 del 25. 3. 1967, pag. 849), onde poter ottenere un'esenzione individuale dal divieto di cui sopra, in virtù del n. 3 dello stesso art. 85.
punto 5
L'art. 4, n. 1, del regolamento n. 17 stabilisce che gli accordi contemplati dall'art. 85, n. 1, del trattato, stipulati dopo il 13 marzo 1962 — data in cui il regolamento n. 17 è entrato in vigore — possono fruire dell'esenzione di cui al n. 3 dell'art. 85 se sono stati notificati alla Commissione; tuttavia, a norma del n. 2, 1o dello stesso articolo, la notifica è superflua per gli accordi stipulati tra imprese aventi sede nello stesso Stato membro e nel caso in cui essi non riguardino né l'importazione né l'esportazione tra Stati membri.
punto 6
La seconda condizione summenzionata va interpretata in funzione dell'economia dell'art. 4 e della semplificazione che si è inteso così introdurre nella prassi amministrativa, esentando dalla notifica quei contratti che, pur essendo vietati a rigor di termini dall'art. 85, n. 1, si rivelano, in via generale, per le loro caratteristiche, meno pericolosi in relazione alle finalità di detta disposizione e — di conseguenza — molto probabilmente idonei a fruire dell'esenzione di cui al n. 3 dell'art. 85.
punto 9
Onde fornire al giudice nazionale una soluzione utile, è opportuno stabilire chi sia competente ad accertare se gli accordi dispensati dalla notifica per tale ragione ricadano sotto l'art. 85, n. 1 e, in caso affermativo, se fruiscano dell' esenzione di cui all'art. 85, n. 3.
punto 12
L'art. 1, n. 1, del regolamento n. 67/67, salvo restando quanto stabilito dall'art. 3 dello stesso regolamento, stabilisce infatti che gli accordi stipulati unicamente tra due imprese situate in Stati membri diversi
«a) nei quali l'una si impegna nei confronti dell'altra a fornire determinati prodotti soltanto ad essa, ai fini della rivendita all'interno di una parte determinata del territorio del mercato comune, oppure
b) nei quali l'una s'impegna nei confronti dell'altra ad acquistare determinati prodotti soltanto da essa, ai fini della rivendita, oppure
c) nei quali sono stati assunti dalle due imprese, ai fini della rivendita, degli obblighi esclusivi di fornitura e di acquisto dello stesso tipo di quelli previsti nei capoversi a) e b)»
fruiscono, in via generale, dell'esenzione di cui al n. 3 dell'art. 85 e per questo motivo vanno anch'essi esenti dall'obbligo di notifica.
punto 19
Esso non ha invece lo scopo di escludere dall'esenzione per categoria gli accordi che, pur se stipulati tra due imprese dello stesso Stato membro, siano nondimeno, in via eccezionale, atti a pregiudicare in modo rilevante l'interscambio comunitario, mentre, sotto ogni altro aspetto, possiedono tutti i requisiti di cui all'art. 1, del regolamento n. 67/67.
SENTENZA › In diritto › Sulle spese
paragrafo 1
20/21 Le spese sostenute dalla Commissione delle Comunità europee, che ha presentato osservazioni alla Corte, non sono ripetibili. Nei confronti delle parti nel procedimento principale, il presente procedimento ha il carattere di un incidente sollevato nel corso della causa pendente dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi di pronunciarsi sulle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE,
pronunziandosi sulla questione sottopostale dalla Corte d'appello di Parigi, con sentenza 5 luglio 1975, afferma per diritto:
1o L'art. 4, ri. 2, 1o del regolamento del Consiglio n. 17, nella parte in cui dispensa dalla notifica gli accordi che non riguardano né l'importazione né l'esportazione, va interpretato nel senso che esso comprende gli accordi di esclusiva di vendita per la distribuzione di merci limitata al territorio dello Stato membro in cui hanno sede le parti contraenti, anche qualora le merci oggetto del contratto siano state in precedenza importate da un altro Stato membro.
2o Il n. 2 dell'art. 1 del regolamento n. 67/67 della Commissione, che ha la funzione di escludere dalla sfera d'applicazione dell'art. 85, n. í e, di conseguenza, da quella del regolamento n. 67/67, gli accordi di esclusiva di indole puramente nazionale e che non possono pregiudicare in modo rilevante l'interscambio comunitario, non ha lo scopo di escludere dall'esenzione per categoria gli accordi che, pur se stipulati tra due imprese dello stesso Stato membro, siano nondimeno, in via eccezionale, atti a pregiudicare in modo rilevante gli scambi tra Stati membri, mentre, sotto ogni altro aspetto, possiedono tutti i requisiti di cui all'art. 1 del regolamento n. 67/67.
Firme
R. Lecourt
R. Monaco
H. Kutscher
A. M. Donner
J. Mertens de Wilmars
M. Sørensen
A. J. Mackenzie Stuart
Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 3 febbraio 1976.
Il cancelliere
A. Van Houtte
Il presidente
R. Lecourt