Sez. 6, Sentenza n. 5463 del 22/03/1985 Ud. (dep. 28/05/1985) Rv. 169526 - 01
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO - DESTINATARI DELLE NORME - INFRAZIONI - IMPRESE O ENTI AD ORGANIZZAZIONE COMPLESSA - PRESIDENTE O CAPI - ASSEGNAZIONE INTERNA DEI COMPITI - RESPONSABILITÀ DEI PREPOSTI - SUSSISTENZA - RESPONSABILITÀ DEL PRESIDENTE O CAPI PER VIOLAZIONE DEL CONCRETO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI EX DIRIGENZIALI LORO ASSEGNATE DAI REGOLAMENTI - SUSSISTENZA - FATTISPECIE.*
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO - DESTINATARI DELLE NORME - INFRAZIONI - IMPRESE O ENTI AD ORGANIZZAZIONE COMPLESSA - PRESIDENTE O CAPI - ASSEGNAZIONE INTERNA DEI COMPITI - RESPONSABILITÀ DEI PREPOSTI - SUSSISTENZA - RESPONSABILITÀ DEL PRESIDENTE O CAPI PER VIOLAZIONE DEL CONCRETO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI EX DIRIGENZIALI LORO ASSEGNATE DAI REGOLAMENTI - SUSSISTENZA - FATTISPECIE.*
In tema di prevenzione infortuni sul lavoro avvenuti nell'ambito di enti o imprese ad organizzazione complessa e differenziata, la responsabilità dei preposti ai diversi rami delle attività per violazione delle Disposizioni e norme antinfortunistiche, non esclude quella del Presidente o degli altri capi per violazioni riferibili al concreto svolgimento delle funzioni dirigenziali loro assegnate dalla normativa (regolamenti o statuti) sull'organizzazione dell'ente o dell'impresa. (nella specie è stata confermata la sentenza che affermava la responsabilità del Presidente dell'USL, del segretario generale ospedaliero, del sovrintendente e direttore sanitario). (V mass n 163579; (V mass n 154059).*
Riferimenti normativi: DPR 27/04/1955 num. 547 art. 4 CORTE COST., DPR 19/03/1956 num. 303 art. 47, DPR 27/03/1969 num. 128 art. 4, Legge Reg. Friuli-Venezia-Giulia 23/06/1980 num. 14 art. 13
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)