Sez. 3, Sentenza n. 1109 del 21/03/1977 (Rv. 384758 - 01)
VENDITA - SINGOLE SPECIE DI VENDITA - AUTOVEICOLI - IN GENERE - SCAMBIO ORALE DEL CONSENSO - SUFFICIENZA - MUTUO DISSENSO - FORMA ORALE - VALIDITA.*
VENDITA - SINGOLE SPECIE DI VENDITA - AUTOVEICOLI - IN GENERE - SCAMBIO ORALE DEL CONSENSO - SUFFICIENZA - MUTUO DISSENSO - FORMA ORALE - VALIDITA.*
I contratti di compravendita di autoveicoli possono essere conclusi anche con il solo scambio orale del consenso, del quale puo darsi dimostrazione con ogni mezzo di prova ammesso dalla legge, comprese le presunzioni semplici, costituendo la trascrizione dell'atto nel pubblico registro soltanto un mezzo di pubblicita inteso a dirimere gli eventuali conflitti fra piu aventi causa dal medesimo venditore. Ne consegue che la Forma scritta non e necessaria, ne ad substantiam ne ad probationem, neanche per l'accordo con il quale le parti sciolgono per mutuo consenso un precedente contratto di vendita di un autoveicolo.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1350, Regio Decr. Legge 15/03/1927 num. 436 art. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)