Sez. 2, Sentenza n. 1179 del 25/02/1986 (Rv. 444667 - 01)
VENDITA - SINGOLE SPECIE DI VENDITA - AUTOVEICOLI - IN GENERE - EFFETTO REALE - ALL'ATTO DELL'INCONTRO DEI CONSENSI - OMESSA TRASCRIZIONE DELL'ATTO DI ALIENAZIONE PRESSO IL P.R.A. - IRRILEVANZA.*
VENDITA - SINGOLE SPECIE DI VENDITA - AUTOVEICOLI - IN GENERE - EFFETTO REALE - ALL'ATTO DELL'INCONTRO DEI CONSENSI - OMESSA TRASCRIZIONE DELL'ATTO DI ALIENAZIONE PRESSO IL P.R.A. - IRRILEVANZA.*
Nei contratti che hanno per oggetto il trasferimento di un autoveicolo, l'effetto reale, cioè la trasmissione della proprietà, si verifica immediatamente all'atto dell'incontro dei consensi legittimamente manifestati dalle parti, ed è irrilevante, a questi fini, la circostanza della non eseguita trascrizione dell'atto di alienazione presso il P.R.a., in quanto tale trascrizione non è requisito di validità o di efficacia del trasferimento di proprietà, ma costituisce soltanto uno strumento di tutela per il caso di conflitto tra più persone che vantino diritti sulla cosa. (V 445/79, mass n 396560; (V 4563/76, mass n 383292; (Conf 3594/84, mass n 435587; (Conf 698/84, mass n 432953; (Conf 865/81, mass n 411361; (Conf 2415/78, mass n 391817; (Conf 503/78, mass n 389800; (Conf 1109/77, mass n 384758; (Conf 1871/65).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1470, Regio Decr. Legge 15/03/1927 num. 436 art. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)