Sez. U, Sentenza n. 9223 del 11/12/1987 (Rv. 456432 - 01)
COSA GIUDICATA CIVILE - INTERPRETAZIONE DEL GIUDICATO - GIUDICATO ESTERNO - ECCEZIONE DELLA RELATIVA PRECLUSIONE - NECESSITÀ - TEMPI E MODI.*
COSA GIUDICATA CIVILE - INTERPRETAZIONE DEL GIUDICATO - GIUDICATO ESTERNO - ECCEZIONE DELLA RELATIVA PRECLUSIONE - NECESSITÀ - TEMPI E MODI.*
Anche con riguardo alla questione di giurisdizione, la preclusione discendente da giudicato formatosi in altro processo deve essere tempestivamente eccepita in Sede di merito (e non è quindi deducibile per la prima volta in Sede di legittimità), e la relativa eccezione, pur non abbisognando di formule sacramentali, richiede un'inequivoca manifestazione di volontà rivolta ad invocare gli effetti della precedente pronuncia fra le stesse parti, non ravvisabile nella mera produzione della pronuncia medesima. (V 3575/85, mass n 441182).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)