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Sez. 3, Sentenza n. 1557 del 21/01/1985 Ud. (dep. 12/02/1985) Rv. 167894 - 01

ARMI - FABBRICAZIONE O COMMERCIO NON AUTORIZZATI - ARMA GIOCATTOLO - LEGGE 18 APRILE 1975 N. 110, ART. 5 - INDIVIDUAZIONE DEGLI AGENTI PUNIBILI.*
Stato
decisa il 1985-01-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/167894-01

ARMI - FABBRICAZIONE O COMMERCIO NON AUTORIZZATI - ARMA GIOCATTOLO - LEGGE 18 APRILE 1975 N. 110, ART. 5 - INDIVIDUAZIONE DEGLI AGENTI PUNIBILI.*

La ipotesi, prevista dal quarto comma dell'art. 5 legge 18 aprile 1975 n. 110, avendo riguardo a caratteristiche intrinseche del giocattolo riproducente un'arma può essere realizzata esclusivamente da chi fabbrica il giocattolo senza osservare le Disposizioni attinenti all'impiego delle tecniche dei materiali; di contro, la seconda ipotesi, riferendosi ad una particolare caratteristica esteriore del giocattolo, può essere realizzata sia dal fabbricante sia da colui che abbia comunque la disponibilità di un giocattolo riproducente un'arma, mancante di un visibile tappo rosso, incorporato nell'estremità della canna. (Conf mass n 163480).*

Riferimenti normativi: Legge 18/04/1975 num. 110 art. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)