Sez. 2, Sentenza n. 7861 del 04/08/1990 (Rv. 468569 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - PROVA - IN GENERE - SIMULAZIONE RELATIVA - NEGOZIO DISSIMULATO - CONVENZIONE RIGUARDANTE DIRITTI REALI IMMOBILIARI - DEFERIMENTO DI GIURAMENTO DECISORIO - INAMMISSIBILITÀ.*
CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - PROVA - IN GENERE - SIMULAZIONE RELATIVA - NEGOZIO DISSIMULATO - CONVENZIONE RIGUARDANTE DIRITTI REALI IMMOBILIARI - DEFERIMENTO DI GIURAMENTO DECISORIO - INAMMISSIBILITÀ.*
Con riguardo alla domanda diretta a far valere la simulazione relativa di una vendita immobiliare, dissimulante una donazione, asseritamente nulla per difetto di Forma ovvero revocabile per ingratitudine, mentre la prova testimoniale inter partes è ammissibile per il combinato disposto degli art. 1417 e 2725 cod. civ. soltanto se è intesa a dimostrare la perdita incolpevole della eventuale controdichiarazione attestante l'esistenza dell'asserito contratto di donazione dissimulato, è inammissibile il deferimento sul punto del giuramento decisorio, dato che questo, essendo diretto a far dipendere la decisione della lite dalla coscienza della parte, non è un mezzo di prova documentale e non può quindi sostituire l'atto scritto richiesto "ad substantiam" dall'art. 1350 cod. civ. per ogni convenzione riguardante diritti reali immobiliari. (V 2998/88, mass n 458554; (V 6818/83, mass n 431499; (V 91/73, Corte cost.).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 769, Cod. Civ. art. 781 CORTE COST., Cod. Civ. art. 782, Cod. Civ. art. 800, Cod. Civ. art. 801, Cod. Civ. art. 1387, Cod. Civ. art. 1392, Cod. Civ. art. 1414, Cod. Civ. art. 1417, Cod. Civ. art. 2722, Cod. Civ. art. 2724 com. 3, Cod. Civ. art. 2725, Cod. Civ. art. 2736 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2739
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)