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Sez. 2, Sentenza n. 2998 del 16/04/1988 (Rv. 458554 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - PROVA - IN GENERE - TRA LE PARTI - VENDITA DI IMMOBILI - SIMULAZIONE ASSOLUTA - INTERROGATORIO FORMALE - AMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1988-04-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/458554-01

CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - PROVA - IN GENERE - TRA LE PARTI - VENDITA DI IMMOBILI - SIMULAZIONE ASSOLUTA - INTERROGATORIO FORMALE - AMMISSIBILITÀ.*

In tema di prova della simulazione di contratti di compravendita di immobili, che esigono la Forma scritta ad substantiam, l'interrogatorio formale, in quanto diretto a provocare la confessione del soggetto cui è deferito, è ammissibile anche inter partes, in Mancanza di contraria previsione dell'art. 1417 cod. civ., solo se tale mezzo probatorio sia rivolto a dimostrare la simulazione assoluta del contratto - poiché in tal caso oggetto del mezzo di prova è l'inesistenza della compravendita immobiliare - e non anche se il mezzo probatorio tenda a dimostrare la simulazione relativa del contratto stesso. (V 5705/86, mass n 448179; (V 7197/83, mass n 431799; (V 2133/74, mass n 370464; (V 1606/71, mass n 352021).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1350 n. 1, Cod. Civ. art. 1417, Cod. Civ. art. 2730, Cod. Proc. Civ. art. 228

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)