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Sez. L, Sentenza n. 2169 del 12/05/1989 (Rv. 462727 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA - RICHIESTE NUMERICHE - PER QUALIFICAZIONE O PER PARTICOLARI ATTITUDINI - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE - REPERIMENTO DI MANSIONI DI LAVORO COMPATIBILI CON LE MINORAZIONI E CONFACENTE ALLA CATEGORIA DI APPARTENENZA DEI LAVORATORI AVVIATI - OBBLIGO DEL DATORE DI LAVORO - LIMITI.*
Stato
decisa il 1989-05-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/462727-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA - RICHIESTE NUMERICHE - PER QUALIFICAZIONE O PER PARTICOLARI ATTITUDINI - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE - REPERIMENTO DI MANSIONI DI LAVORO COMPATIBILI CON LE MINORAZIONI E CONFACENTE ALLA CATEGORIA DI APPARTENENZA DEI LAVORATORI AVVIATI - OBBLIGO DEL DATORE DI LAVORO - LIMITI.*

La disciplina normativa del collocamento obbligatorio non prevede (a differenza di quella in tema di collocamento ordinario) che la richiesta numerica sia fatta (oltre che per categoria) anche per qualificazione o per particolari attitudini professionali dei lavoratori da avviare; di guisa che il datore di lavoro - il quale non ricorra alla chiamata nominativa prevista per il personale di concetto, di fiducia o particolarmente qualificato o specializzato - non può pretendere nell'ambito di tale sistema di avviamento obbligatorio, la assegnazione di lavoratori in possesso di determinate attitudini o di peculiari qualificazioni professionali, se non nei limiti in cui le indicazioni al riguardo fornite nella richiesta di avviamento, consentano all'ufficio provinciale di collocamento di identificare la categoria di appartenenza (operaia od impiegatizia) cui siano riconducibili i soggetti riservatari in base alla iscrizione negli elenchi; con la conseguenza che il datore di lavoro (che abbia fatto la richiesta numerica di avviamento) ha l'Obbligo di reperire, all'interno dell'assetto dell'impresa, mansioni di lavoro (oltre che compatibili con l'eventuale stato di minorazione fisica degli invalidi) anche confacenti alla categoria di appartenenza dei lavoratori avviati, a meno che non sia assolutamente impossibile l'inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale tenendo conto dell'incolumità degli altri lavoratori e della sicurezza degli impianti. (V 4608/86, mass n 447334; (V 3435/86, mass n 446393; (V 816/86, mass n 444353).*

Riferimenti normativi: Legge 02/04/1968 num. 482 art. 1 CORTE COST., Legge 02/04/1968 num. 482 art. 10 CORTE COST., Legge 02/04/1968 num. 482 art. 11 CORTE COST., Legge 02/04/1968 num. 482 art. 16 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)