Sez. L, Sentenza n. 8884 del 04/06/2003 (Rv. 563867 - 01)
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI E AGENTI DELLE FERROVIE DELLO STATO - MALATTIE E INFORTUNI | Nesso di causalità fra attività lavorativa ed evento - Accertamento - Presunzioni astratte e ipotetiche - Irrilevanza - Conseguenze - Fattispecie.
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI E AGENTI DELLE FERROVIE DELLO STATO - MALATTIE E INFORTUNI
In caso di patologie aventi carattere comune, specie ad eziologia cd. multifattoriale, il nesso di causalità fra l'attività lavorativa e l'evento, in assenza di un rischio specifico (nella specie, con riguardo all'attività di aiuto macchinista e di impiegato amministrativo, svolta da un dipendente delle Ferrovie dello Stato, ai fini del riconoscimento da causa di servizio di un'ernia iatale e di una gastroduodenite erosiva), non può essere oggetto di presunzioni di carattere astratto ed ipotetico, ma esige una dimostrazione, quanto meno in termini di probabilità, ancorata a concrete e specifiche situazioni di fatto, con riferimento alle mansioni svolte, alle condizioni di lavoro e alla durata e alla intensità della esposizione a rischio, il cui onere grava sul lavoratore, il quale non può invocare a proprio favore presunzioni (nella specie, l'esistenza di una circolare dell'azienda), che pongano a carico dell'azienda (o dell'Istituto assicuratore) l'onere di fornire la prova contraria.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2727
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)