Sez. L, Sentenza n. 2579 del 05/05/1979 (Rv. 398915 - 01)
CONTRATTI AGRARI - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - CAPACITA LAVORATIVA DEL COLTIVATORE DIRETTO E DEL CONCEDENTE - CAPACITA PROPORZIONATA AL FONDO - NOZIONE - ONERE PROBATORIO - APPREZZAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
CONTRATTI AGRARI - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - CAPACITA LAVORATIVA DEL COLTIVATORE DIRETTO E DEL CONCEDENTE - CAPACITA PROPORZIONATA AL FONDO - NOZIONE - ONERE PROBATORIO - APPREZZAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Nell'ipotesi in cui il proprietario concedente, quale coltivatore diretto, chieda il rilascio del fondo per coltivarlo personalmente opponendosi alla proroga legale del contratto di affitto, lo stesso deve provare che la capacita lavorativa della sua famiglia e "proporzionata" al fondo, ossia che tale capacita, ancorche non sufficiente da sola alla coltivazione, ha una consistenza tale da essere prevalente rispetto alla capacita della mano d'opera estranea necessaria per integrarla. Il relativo apprezzamento e rimesso al giudice di merito, il quale deve tener conto della composizione della famiglia del concedente, nonche dell'estensione e delle necessita culturali del fondo stesso. Tale accertamento e incensurabile in Sede di legittimita ove risulti congruamente motivato. (Conf 1386/77, mass n 385103).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Decr. Leg. Capo Provv. Stato 01/04/1947 num. 273 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)