Sez. 3, Sentenza n. 1386 del 13/04/1977 (Rv. 385103 - 01)
CONTRATTI AGRARI - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - CAPACITA LAVORATIVA DEL COLTIVATORE DIRETTO E DEL CONCEDENTE - CAPACITA PROPORZIONATA AL FONDO - NOZIONE - ONERE PROBATORIO - APPREZZAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO.*
CONTRATTI AGRARI - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - CAPACITA LAVORATIVA DEL COLTIVATORE DIRETTO E DEL CONCEDENTE - CAPACITA PROPORZIONATA AL FONDO - NOZIONE - ONERE PROBATORIO - APPREZZAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO.*
Il proprietario del fondo rustico che chieda di coltivarlo direttamente, opponendosi alla proroga legale del contratto d'affitto, deve provare che la capacita lavorativa della sua famiglia e 'proporzionatà al fondo, ossia che tale capacita, ancorche non sufficiente da sola alla coltivazione, ha una consistenza tale da essere prevalente rispetto alla capacita della mano d'opera estranea necessaria per integrarla. Il relativo apprezzamento e rimesso al giudice del merito. (V 2419/72).*
Riferimenti normativi: Decr. Leg. Capo Provv. Stato 01/04/1947 num. 273 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)