Sez. 2, Sentenza n. 9513 del 11/09/1991 (Rv. 473807 - 01)
Famiglia - Matrimonio - Rapporti patrimoniali tra coniugi - Comunione legale - Oggetto - Acquisti | Inclusione - Diritti di credito sorti dal contratto concluso da uno dei coniugi - Soggezione alla comunione legale - Esclusione - Conseguenze - Preliminare di vendita stipulato da uno solo dei coniugi - Proposizione della domanda ex art. 2932 cod. civ. - Legittimazione dell'altro coniuge - Esclusione.
Famiglia - Matrimonio - Rapporti patrimoniali tra coniugi - Comunione legale - Oggetto - Acquisti
La comunione legale fra coniugi, di cui all'art. 177 cod. civ., riguarda gli acquisti, cioè gli atti implicanti l'effettivo trasferimento della proprietà della "res" o la costituzione di diritti reali sulla medesima, non quindi i diritti di credito sorti dal contratto concluso da uno dei coniugi, i quali per la loro stessa natura relativa e personale, pur se strumentali rispetto all'acquisizione di una "res", non sono suscettibili di cadere in comunione. Ne consegue che, nel caso di un contratto preliminare di vendita, stipulato da uno solo dei coniugi, l'altro coniuge non è legittimato - sostituendosi al primo - a proporre la domanda di esecuzione specifica ex art. 2932 cod. civ..
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 159 CORTE COST., Cod. Civ. art. 162 CORTE COST., Cod. Civ. art. 177, Cod. Civ. art. 178, Cod. Civ. art. 179, Cod. Civ. art. 2932, Cod. Proc. Civ. art. 81
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)