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Sez. U, Ordinanza n. 4034 del 20/03/2002 (Rv. 553173 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE | Artt. 1 Reg. CEE 856/1984 e 1 4 Reg. CEE 3950/1992 - Interpretazione - Questione preliminare di giurisdizione - Conseguenze - Rimessione alla Corte di giustizia CEE - Necessità.
Stato
decisa il 2002-03-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/553173-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE

L'interpretazione dell'art. 1 del Reg. CEE 856/84 del 31 marzo e degli artt. da 1 a 4 del Reg. CEE 3950/92 del 28 dicembre 1992 (intesa a stabilire se tali norme debbano essere interpretate o meno nel senso che i diritti di prelievo supplementare sul latte e sui prodotti lattiero - caseari hanno natura di sanzioni amministrative, e se il relativo pagamento è dovuto, da parte dei produttori, nel solo caso in cui il superamento dei quantitativi assegnati è stato intenzionale o causato da negligenza), involgendo una preliminare questione di giurisdizione, deve, ai sensi dell'art. 234 del trattato CEE, essere rimessa alla Corte di giustizia CEE, in quanto questione pregiudiziale dalla cui risoluzione dipende l'attribuzione della giurisdizione inerente alla relative controversie al giudice ordinario o a quello amministrativo.

Riferimenti normativi: Regolam. Comunitario del 1984 num. 856 art. 1, Regolam. Comunitario del 1992 num. 3950 art. 1, Regolam. Comunitario del 1992 num. 3950 art. 2, Regolam. Comunitario del 1992 num. 3950 art. 3, Regolam. Comunitario del 1992 num. 3950 art. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)