Sez. U, Sentenza n. 20254 del 14/10/2004 (Rv. 577693 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE | Diritti di prelievo supplementare sul latte - Nozione - Natura - Sanzioni amministrative - esclusione - Fondamento - Conseguenze - Giudizi impugnatori degli atti che ne impongono il pagamento - Spettanza - Giurisdizione ordinaria - Esclusione.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE
I diritti di prelievo supplementare sul latte vaccino e sui suoi derivati (prodotti lattiero - caseari), introdotti dal regolamento CE n. 856/84 (successivamente modificato e integrato dal Reg. n. 3950/92) al fine di riequilibrare tale settore di mercato (nel quale da tempo si registrava un crescente squilibrio tra offerta e domanda che aveva causato l'accumularsi di rilevanti eccedenze produttive, e i cui oneri di smaltimento incidevano gravemente sul bilancio della Comunità, in funzione di <<una quantità globale garantita>> suddivisa tra gli Stati membri e ripartita mediante l'assegnazione, ai singoli produttori, di quote (cosiddetti quantitativi individuali di riferimento) il cui superamento avrebbe comportato, per tali soggetti, il pagamento di una somma di denaro) appartengono agli strumenti regolatori del mercato agricolo che non hanno natura sanzionatoria, così come ha stabilito la Corte di Giustizia con sentenze del 25 marzo 2004 pronunciate in via pregiudiziale, sull'interpretazione degli atti compiuti dalla CE, ai sensi dell'art. 234 (già 177) del Trattato. Pertanto, tenuto conto dell'effetto vincolante che tali pronunce hanno per il giudice nazionale, deve escludersi che l'impugnazione in sede giurisdizionale del provvedimento che ne impone il pagamento ai singoli produttori sia regolata dagli artt. 22 e 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e che il relativo giudizio sia conseguentemente devoluto alla giurisdizione del giudice ordinario, e deve affermarsi, invece, la giurisdizione del giudice amministrativo.
Riferimenti normativi: Regolam. Comunitario del 1984 num. 856 art. 1, Regolam. Comunitario del 1992 num. 3950 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)