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Sez. 5 - , Sentenza n. 12134 del 08/05/2019 (Rv. 653855 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - RICORSO INTRODUTTIVO - CONTENUTO - SOTTOSCRIZIONE | Ricorso introduttivo - Omessa sottoscrizione - Sanzione - Inammissibilità - Violazione art. 6 CEDU - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2019-05-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/653855-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - RICORSO INTRODUTTIVO - CONTENUTO - SOTTOSCRIZIONE

Nel processo tributario, è affetto da inammissibilità, insuscettibile di sanatoria, il ricorso introduttivo privo della sottoscrizione del difensore abilitato e della parte, non potendo la tutela giurisdizionale dei diritti prescindere dalla corretta instaurazione del rapporto processuale, né ponendosi tale sanzione in contrasto con i parametri costituzionali e con l'art. 6 della CEDU, atteso che l'imposizione di condizioni, forme e termini processuali, nel rispetto del principio di proporzionalità, risponde ad obiettive esigenze di buona amministrazione della giustizia, soprattutto se si tratta di regole prevedibili e di sanzioni prevenibili con l'ordinaria diligenza, anche "in eligendo" (v. CEDU, Bellet v. France, 4.12.1995; Trevisanato c. Italia, 15.9.2016).

Riferimenti normativi: Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 18 com. 4 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 22 com. 2 CORTE COST., Costituzione art. 97 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)