Sez. 1, Sentenza n. 11628 del 09/05/2008 (Rv. 603833 - 01)
DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DI SENTENZE STRANIERE - CONDIZIONI - TERMINI DI COMPARIZIONE: CONGRUITÀ | Art. 27, n. 2 della Convenzione di Bruxelles - Regolarità della notificazione o della comunicazione - Presunzione di congruità del termine di comparizione - Configurabilità - Esclusione - Accertamento in concreto della congruità del termine - Necessità.
DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DI SENTENZE STRANIERE - CONDIZIONI - TERMINI DI COMPARIZIONE: CONGRUITÀ
Nel procedimento di riconoscimento delle decisioni straniere, l'art. 27, n. 2, della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968, ratificata e resa esecutiva con legge 21 giugno 1971, n. 804, non consente di far presumere la congruità del termine di comparizione delle parti rispetto alla notifica dell'atto introduttivo del giudizio dalla regolarità della notifica o della comunicazione, conformemente all' orientamento già espresso in tal senso dalla Corte di Giustizia (sentenza 12 novembre 1992, C-123/91, Minalmet), ma impone, piuttosto, al giudice dello Stato richiesto di accertare in concreto se il termine, a partire dalla data in cui la notifica o la comunicazione è stata regolarmente effettuata, abbia lasciato al convenuto sufficiente tempo per difendersi.
Riferimenti normativi: Tratt. Internaz. 27/09/1968 art. 27 bis
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)