Sez. 1, Sentenza n. 15730 del 11/07/2006 (Rv. 593398 - 01)
DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DI SENTENZE STRANIERE - CONDIZIONI - TERMINI DI COMPARIZIONE: CONGRUITÀ | Sussistenza - Determinazione - Criteri - Accertamento del giudice della delibazione - Incensurabilità in cassazione - Limiti.
DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DI SENTENZE STRANIERE - CONDIZIONI - TERMINI DI COMPARIZIONE: CONGRUITÀ
Ai fini del riconoscimento della sentenza straniera, ai sensi dell'art. 27, n.2, della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 sulla competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, ratificata e resa esecutiva con legge 21 giugno 1971, n. 804, costituisce requisito essenziale il congruo termine di comparizione rispetto alla notifica dell'atto introduttivo del giudizio. Il giudizio di congruità, diretto a verificare se la domanda giudiziale o un atto equivalente davanti al giudice straniero sia stato notificato o comunicato al convenuto in tempo utile perché questi potesse presentare le proprie difese - profilandosi, in mancanza di tale condizione la violazione di una delle garanzie essenziali ostative al riconoscimento anche a norma dell'art. 64, lettera b), della legge 31 maggio 1995, n. 218 -, può essere censurato in sede di legittimità unicamente sotto il profilo dell'adeguatezza della motivazione, trattandosi di giudizio di fatto che coinvolge l'accertamento di elementi materiali e che comporta un apprezzamento degli stessi, il quale è istituzionalmente riservato al giudice di merito.
Riferimenti normativi: Tratt. Internaz. 27/09/1968 art. 27 n. 2, Legge 21/06/1971 num. 804, Legge 31/05/1995 num. 218 art. 64 lett. B CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)