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Sez. 3, Sentenza n. 3369 del 18/02/2005 (Rv. 581312 - 01)

PROFESSIONISTI - COMMERCIALISTI | Ordinamento professionale vigente - Uso dell'aggettivo commercialista - In aggiunta alla parola dottore - Spettanza in via esclusiva - Uso dell'aggettivo da parte dei ragionieri - Legittimità - Esclusione - Fondamento - Contrasto con principi costituzionali - Insussistenza - Ragioni.
Stato
decisa il 2005-02-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/581312-01

PROFESSIONISTI - COMMERCIALISTI

In tema di denominazione delle rispettive professioni, in base alla legislazione attuale e come, in particolare, da ultimo appare confermato dall'art. 3 del D.L. n. 107 del 2002, convertito con modificazioni nella legge n. 173 del 2002 (che nel disporre sui requisiti per l'iscrizione nei relativi albi ha ripetuto le tradizionali diverse denominazioni di "dottore commercialista" e di "ragioniere e perito commerciale"), l'uso dell'aggettivo "commercialista" spetta esclusivamente ai dottori commercialisti, in quanto rappresenta parte integrante del loro titolo professionale, con la conseguenza che i ragionieri non possono aggiungerlo al loro titolo professionale, in sostituzione di quello di periti commerciali, legalmente loro spettante. Nè l'assetto normativo vigente ed impositivo di questa inibizione (pur essendo modificabile dal legislatore con un riordino delle due professioni che eventualmente istituisca un unico albo professionale) può dirsi contrastante con i principi costituzionali, sia perché la diversificazione del titolo professionale, attualmente corrispondente alla competenza tecnica acquisita, non contrasta con i principi di ragionevolezza ed eguaglianza (artt. 2 e 3 Cost.), ma anzi ne costituisce attuazione ed è anche conforme ai principi di diritto comunitario di idoneità professionale corrispondente alla competenza professionale posseduta, del resto espressi anche dalla norma dell'art. 33, quinto comma, Cost., sia perché l'inibizione dell'uso del suddetto aggettivo in aggiunta alla qualifica di ragioniere non è in alcun modo idonea ad incidere sulla libertà di scelta del lavoro autonomo (e, quindi, sull'art. 4 Cost.), tenuto conto che, tanto per i dottori commercialisti, quanto per i ragionieri e periti commerciali, l'oggetto della relativa professione non pregiudica l'eventuale esercizio di ogni altra attività professionale pur non contenuta nel non tassativo elenco di cui all'art. 1, ultimo capoverso, del d.P.R. n. 1068 del 1953, sia perché, infine, quella inibizione non si risolve in una prestazione imposta in violazione della riserva di legge, di cui all'art. 23 Cost., essendo lo "status" professionale delle due categorie regolato in modo diversificato proprio dalla legge (sulla base di tale principio la Corte Cass. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che, esaminando un'azione risarcitoria proposta da un ragioniere in proprio e quale legale rappresentante di un Collegio Provinciale dei ragionieri e periti commerciali nei confronti dell'omologo Ordine dei Dottori Commercialisti in relazione ad un comportamento di quest'ultimo concretatosi in una diffida a terzi dall'usare l'indicato aggettivo in inserzioni pubblicitarie, l'aveva rigettata assumendo l'inesistenza dell'inibizione all'uso del suddetto aggettivo).

Riferimenti normativi: Decr. Legge Luogoten. 23/11/1944 num. 382 art. 1, Legge 15/06/1931 num. 889 art. 51, Legge 28/12/1952 num. 3060 CORTE COST., Legge 08/12/1956 num. 1378 art. 1 CORTE COST., Legge 17/02/1992 num. 206, Legge 02/12/1992 num. 183 art. 1, Legge 01/08/2002 num. 173, DPR 27/10/1953 num. 1067 CORTE COST., DPR 27/10/1953 num. 1068 CORTE COST., Regio Decr. 04/06/1938 num. 1269 art. 116, Decreto Legge 10/06/2002 num. 107 art. 3, Costituzione art. 2 CORTE COST., Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 4, Costituzione art. 23, Costituzione art. 33

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)