Riordinamento dell'istruzione media tecnica
Testo vigente
Capo V. Del personale tecnico, amministrativo, di vigilanza e subalterno.
Art. 41
1. All'addestramento degli alunni al lavoro nelle aziende, nelle officine e nei laboratori ed alla tenuta dei gabinetti provvede il personale tecnico (assistenti, tecnici agrari, capi officina, sottocapi officina, maestre di laboratori femminili, sottomaestre di laboratori femminili). Tale personale, che e' tenuto ad un servizio di 8 ore giornaliere, ha il trattamento economico stabilito dall'annessa tabella C. Ad esso, quando non sia fornito per legge da enti locali, si applicano tutte le disposizioni relative agli impiegati civili dello Stato. Continuano a rimanere a carico dello Stato gli assistenti dei Regi istituti tecnici di Cagliari, Melfi, Modica, Sassari ed Udine, conservando le attuali condizioni economiche e di carriera.7
2. Le norme per l'assunzione del personale tecnico saranno stabilite con decreto Reale, da emanarsi su proposta del Ministro per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze.
3. Sono applicabili al personale suddetto le disposizioni di cui al secondo comma dell'art. 36.
Art. 42
1. In ogni istituto tecnico, nelle scuole la cui popolazione raggiunga i 200 alunni ed in quelle che, pur avendo un minor numero di alunni, siano fornite di azienda, officina o laboratorio, le mansioni amministrative e contabili sono disimpegnate da un segretario economo, da nominarsi per concorso.
2. Il Ministero dell'educazione nazionale, in relazione ad accertate necessita' di servizio, puo' provvedere all'assunzione, mediante concorso, di vice segretari ed applicati di segreteria, sempre che le disponibilita' di bilancio dell'istituto o della scuola consentano di sostenere la relativa spesa.
3. Al personale di cui ai precedenti comma e' fatto il trattamento economico stabilito dall'annessa tabella D. Ad esso, quando non sia fornito per legge da enti locali, si applicano tutte le disposizioni relative agli impiegati civili dello Stato.
4. Continuano a rimanere a carico dello Stato i segretari dei Regi istituti tecnici di Cagliari, Melfi, Modica e Sassari, conservando le attuali condizioni economiche e di carriera.
5. Le norme per l'assunzione del personale amministrativo saranno stabilite con decreto Reale, da emanarsi su proposta del Ministro per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze.
Art. 43
1. Ai convitti di cui all'articolo 20 e' addetto un personale di vigilanza (censori di disciplina e prefetti di disciplina). Ai prefetti di disciplina ed a censori di disciplina e' fatto il trattamento economico stabilito nell'annessa tabella E.
2. A tale personale sono applicabili le disposizioni relative agli impiegati civili dello Stato.
3. Le norme per l'assunzione del suddetto personale di vigilanza saranno stabilite con decreto Reale, da emanarsi su proposta del Ministro per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze.
Art. 44
1. Le mansioni di servizio sono affidate al personale subalterno (macchinisti, bidelli, custodi, inservienti) il quale, quando non sia a carico degli enti locali, e' assunto come personale non di ruolo, dal Consiglio d'amministrazione della scuola od istituto.
2. In caso di assoluta necessita', il Consiglio d'amministrazione della scuola od istituto puo', in aggiunta al personale subalterno predetto, e sempre che le disponibilita' del bilancio consentano di sostenere la spesa relativa, assumere in servizio inservienti giornalieri.
3. Le maestranze necessarie per le officine e le aziende annesse alle scuole ed agli istituti sono costituite da salariati, ai quali si applicano le disposizioni del testo unico 24 dicembre 1924, n. 2114, e del regolamento approvato con Regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262, e successive modificazioni, riflettenti i salariati temporanei e quelli giornalieri.
4. Continuano a rimanere a carico dello Stato i macchinisti dei Regi istituti tecnici di Cagliari, Melfi e Sassari, e i bidelli dei Regi istituti tecnici di Cagliari, Melfi, Modica e Sassari, col trattamento economico stabilito dalla tabella F, annessa alla presente legge.
Capo VI. Disposizioni generali relative al personale di ruolo.
Art. 45
1. Il personale di ruolo direttivo, insegnante, amministrativo, tecnico e di vigilanza delle Regie scuole e dei Regi istituti d'istruzione tecnica, che non sia fornito dagli enti pubblici locali, e' personale statale e fa parte del ruolo proprio di ciascuna scuola od istituto.
2. Il Ministero dell'educazione nazionale ne regola lo svolgimento della carriera e la cessazione dal servizio con provvedimenti da registrarsi alla Corte dei conti, e cura la compilazione e la tenuta della matricola di tale personale.
Art. 46
1. Il pagamento degli stipendi, assegni, indennita' e compensi di ogni natura al personale di qualsiasi categoria, addetto alle Regie scuole ed ai Regi istituti d'istruzione tecnica, che non sia fornito dagli enti pubblici locali e a loro carico, e' effettuato direttamente da ciascuna scuola od istituto a carico del proprio bilancio, in base ai provvedimenti ministeriali relativi alla nomina, allo svolgimento della carriera e alla cessazione dal servizio di tale personale.
Art. 47
1. Il Ministro per l'educazione nazionale ha facolta' di trasferire il personale di ruolo, direttivo, insegnante, tecnico, amministrativo, di vigilanza da una ad altra Regia scuola o Regio istituto d'istruzione tecnica.
2. Per il personale direttivo ed insegnante saranno determinati, con decreto del Ministro per l'educazione nazionale, i casi in cui potranno essere disposti tali trasferimenti.
3. I trasferimenti e passaggi hanno luogo tra posti di pari gruppo, grado e sviluppo di carriera.
4. Si applicano, per tali trasferimenti, le disposizioni vigenti per il personale statale di ruolo.
5. Le indennita' di trasferimento, quando siano dovute, sono pagate sul proprio bilancio dalla scuola od istituto presso cui il personale e' stato trasferito.
Art. 48
1. Il personale insegnante, tecnico, amministrativo e di vigilanza, quando non debba essere fornito da altri enti, e' nominato esclusivamente in seguito a pubblico concorso, salvo il disposto degli articoli 36 e 41 della presente legge.
2. Il Ministro per l'educazione nazionale bandisce i concorsi per una scuola determinata o complessivamente per un numero di posti, decide i concorsi e procede alle nomine.
3. Le spese dei concorsi fanno carico al bilancio delle scuole o degli istituti interessati.
4. Gli insegnanti di nazionalita' italiana, forniti del titolo di studio richiesto per l'insegnamento nelle scuole ed istituti d'istruzione tecnica i quali, per almeno un quinquennio abbiano prestato lodevole servizio, quali insegnanti provvisori, con nomina ministeriale, presso le Regie scuole italiane all'estero, potranno far passaggio nelle scuole ed istituti di istruzione tecnica, a norma dell'art. 4 del Regio decreto 20 maggio 1926, n. 1259.
Art. 49
1. I Consigli d'amministrazione delle scuole e degli istituti d'istruzione tecnica possono concedere annualmente, nei limiti delle disponibilita' del proprio bilancio, al personale direttivo, insegnante, tecnico ed amministrativo, assegni speciali non computabili agli effetti della pensione. La concessione di tali assegni e' subordinata all'esistenza di una o piu' delle condizioni seguenti:
a) che il preside o il direttore estendano la funzione direttiva ad importanti enti scolastici annessi o aggregati all'istituto o alla scuola di cui sono a capo;
b) che il preside o il direttore o l'insegnante sovraintendano all'andamento di aziende o laboratori di rilevante importanza, sia per estensione o sviluppo, sia per la particolare natura e responsabilita' dei lavori che vi si compiano, o siano adibiti ad insegnamenti di materie tecniche di carattere speciale;
c) che si tratti di mansioni richiedenti singolare perizia;
d) che al preside, al direttore, ai professori o al personale tecnico ed amministrativo siano richieste, per esigenze di particolare rilievo, in rapporto all'ampiezza e allo sviluppo delle aziende e officine, prestazioni d'opera maggiori o diverse da quelle ordinarie.
2. Le deliberazioni, debitamente motivate, relative alla concessione di assegni speciali; ai sensi del precedente capoverso, diventano esecutive solo quando siano state approvate dal Ministro per l'educazione nazionale, il quale sentira' al riguardo la 3° sezione del Consiglio superiore nei casi in cui l'assegno speciale superi la somma annua di L. 4000 per i presidi, di L. 3000 per i direttori e i professori e di L. 2000 per il personale amministrativo e tecnico.
3. Salvo il disposto degli articoli 30 (secondo comma), 39 e 40 la retribuzione del personale di qualsiasi categoria in servizio non di ruolo presso le scuole ed istituti d'istruzione tecnica non puo' eccedere lo stipendio minimo del grado iniziale del personale di ruolo della stessa categoria o di categoria affine.10
Art. 50
1. Il personale di ruolo di ogni ordine e grado, escluso quello di cui ai primi tre comma dell'art. 44, addetto alle Regie scuole ed ai Regi istituti di istruzione tecnica, godra', a carico dello Stato, del trattamento di riposo stabilito dal testo unico sulle pensioni approvato con R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70, e successive modificazioni ed aggiunte.
Capo VII. Degli esami, degli alunni e delle tasse.
Art. 51
1. Nelle Regie scuole e nei Regi istituti di istruzione tecnica si sostengono i seguenti esami:
a) di ammissione, per avere accesso alla prima classe della scuola tecnica, della scuola professionale femminile, della scuola di magistero professionale per la donna e dei corsi inferiore e superiore dell'istituto tecnico;
b) di idoneita', per avere accesso alle classi successive alla prima, quando si provenga da scuola pubblica non pareggiata o da scuola privata o paterna, o si sia in possesso di titoli di studio di altro ordine di scuole nei casi previsti dagli articoli seguenti;
c) di promozione, per avere accesso alla classe superiore a quella frequentata, quando non si siano conseguite nello scrutinio finale le votazioni minime stabilite dal secondo comma dell'articolo 62;
d) di licenza, al termine dei corsi della scuola tecnica e della scuola professionale femminile;
e) di abilitazione all'insegnamento, al termine dei corsi della scuola di magistero professionale per la donna;
f) di abilitazione tecnica, al termine del corso superiore dell'istituto tecnico;
g) di profitto, al termine del corso di perfezionamento degli istituti industriali.
Art. 52
1. Possono essere inscritti:
1° alla prima classe della scuola tecnica e della scuola professionale femminile:
a) i licenziati dalle scuole di avviamento al lavoro;
b) limitatamente alla scuola tecnica commerciale e alla scuola professionale femminile, coloro che abbiano conseguito il titolo di inscrizione alla quarta classe di una qualunque altra scuola media di primo grado, purche' superino uno speciale esame di ammissione sulle materie che saranno determinate con decreto del Ministro per l'educazione nazionale;
c) limitatamente alla scuola tecnica commerciale e alla scuola professionale femminile, coloro che, avendo compiuto o compiendo, nell'anno in corso, almeno i tredici anni di eta', superino l'esame di ammissione;
2° alla prima classe della scuola di magistero professionale per la donna, le licenziate dalla scuola professionale femminile e le diplomate dalle scuole di metodo per l'educazione materna, che superino l'esame d'ammissione;
3° alla prima classe del corso inferiore dell'istituto tecnico coloro che, avendo compiuto o compiendo, nell'anno in corso, almeno il decimo anno di eta', superino l'esame di ammissione di cui all'art. 72 del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054;
4° alla prima classe del corso superiore dell'istituto tecnico:
a) coloro che superino l'esame di ammissione;
b) coloro che abbiano superato l'esame di ammissione al liceo scientifico o al corso superiore dell'istituto magistrale e superino uno speciale esame sulle materie che saranno determinate con decreto del Ministro per l'educazione nazionale;
c) coloro che, avendo conseguito la promozione o l'idoneita' alla quinta classe ginnasiale, superino uno speciale esame di ammissione sulle materie che saranno determinate con decreto del Ministro per l'educazione nazionale;
d) per le sezioni agraria e industriale, coloro che abbiano compiuto il primo anno di scuola tecnica di corrispondente indirizzo o il corso preparatorio di cui all'art. 9, e superino un esame di ammissione in relazione agli studi compiuti.
Art. 53
1. Possono essere inscritti:
a) alla quarta classe del corso inferiore dell'istituto tecnico i licenziati dalla scuola di avviamento al lavoro, purche' superino un esame di idoneita' in italiano, latino e matematica;
b) alla seconda classe delle sezioni agraria, industriale e commerciale del corso superiore dell'istituto tecnico i licenziati dalla scuola tecnica a corrispondente indirizzo, purche' superino uno speciale esame di idoneita' sulle materie che saranno determinate con decreto del Ministro per l'educazione nazionale;
c) alla seconda classe della scuola di magistero professionale per la donna, coloro che siano provviste del diploma di maturita' o di abilitazione conseguito in una scuola media di secondo grado, e superino uno speciale esame di idoneita' sulle materie che saranno determinate con decreto del Ministro per l'educazione nazionale.
Art. 54
1. Alle classi successive alla prima delle Regie scuole e dei Regi istituti d'istruzione tecnica si accede, per promozione, dalla classe immediatamente inferiore, in base al risultato di uno scrutinio collegiale al termine del corso delle lezioni.
2. Gli alunni provenienti da scuola pubblica che non sia Regia o pareggiata o da scuola privata o paterna accedono alle classi suddette per esame d'idoneita' teorico e pratico.
3. All'esame d'idoneita' e' ammesso chi abbia conseguito il titolo necessario all'inscrizione alla prima classe tanti anni prima quanti ne occorrono, secondo il corso normale degli studi, per raggiungere la classe alla quale aspira ad essere inscritto.
4. Le disposizioni dei comma secondo e terzo del presente articolo non si applicano nelle scuole tecniche a indirizzo agrario e industriale e nelle sezioni agrarie e industriali del corso superiore dell'istituto tecnico, per le quali vale la norma che alle classi successive alla prima possono essere inscritti soltanto gli alunni che abbiano conseguito la promozione dalla classe precedente, salvo quanto e' disposto alla lettera b) dell'art. 53.
Art. 55
1. Gli esami hanno luogo in due sessioni.
2. Il risultato degli esami si esprime con una classificazione in decimi per ciascuna materia e gruppo di materie.
3. Allo stesso modo si classificano il profitto e la condotta nel corso e alla fine dell'anno.
4. Per la religione si applicano le disposizioni dell'art. 4 della legge 5 giugno 1930, n. 824.
Art. 56
1. Al termine di ciascun trimestre e al termine dei corsi di lezioni, il Collegio dei professori delibera i voti di profitto e di condotta degli alunni.
Art. 57
1. Chi nello scrutinio finale per la promozione o in qualsiasi esame della prima sessione abbia conseguito meno di sei decimi in non piu' di due delle materie o gruppi di materie che verranno fissati con decreto del Ministro per l'educazione nazionale, o non abbia potuto, nella sessione stessa, cominciare o compiere l'esame scritto, grafico o pratico, o presentarsi all'orale, e' ammesso a sostenere o ripetere le relative prove di esame nella seconda sessione.
2. Una stessa classe di istituto tecnico inferiore o superiore non puo' frequentarsi per piu' di due anni.
3. In casi assolutamente eccezionali, il Collegio dei professori, quando particolari gravi circostanze lo giustifichino, puo', con deliberazione motivata, consentire l'inscrizione per un terzo anno.
Art. 58
1. Gli alunni della scuola tecnica e della scuola professionale femminile sostengono, alla fine del corso, un esame di licenza.
2. Possono sostenere l'esame di licenza anche gli alunni provenienti da scuola pubblica non pareggiata o da scuola privata o paterna, che abbiano conseguito da un numero di anni pari alla durata del corso il titolo di ammissione alla prima classe della scuola tecnica o della scuola professionale femminile o che, al 31 dicembre, compiano il quindicesimo o sedicesimo anno di eta', a seconda che la scuola sia biennale o triennale.
3. La disposizione del comma secondo del presente articolo non si applica nelle scuole tecniche a indirizzo agrario e industriale, per le quali vale la norma che agli esami di licenza possono presentarsi soltanto coloro che abbiano regolarmente frequentato l'intero corso.
Art. 59
1. Le alunne della scuola di magistero professionale per la donna, al termine dell'ultimo anno di corso, sostengono un esame di abilitazione all'insegnamento.
2. All'esame possono partecipare anche le alunne provenienti da scuola pubblica non pareggiata o da scuola privata o paterna, che abbiano conseguito da almeno due anni il titolo necessario per l'ammissione alla scuola.
Art. 60
1. Gli alunni del corso inferiore dell'istituto tecnico sostengono, al termine dell'ultimo anno di corso, l'esame di ammissione al corso superiore.
2. A tale esame possono presentarsi anche gli alunni provenienti da scuola pubblica non pareggiata e da scuola privata o paterna, che abbiano conseguito da almeno quattro anni il titolo di cui all'art. 72 del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, ovvero che abbiano compiuto o compiano nell'anno almeno i 14 anni di eta'.
3. Gli alunni dei corsi superiori degli istituti tecnici sostengono, al termine dell'ultimo anno di studi, un esame di abilitazione tecnica.
4. A questo esame possono presentarsi anche gli alunni provenienti da scuola pubblica non pareggiata o da scuola privata o paterna; che abbiano conseguito almeno da due anni la promozione o l'idoneita' alla 3ª classe del corso superiore.
5. La disposizione del comma quarto del presente articolo non si applica per le sezioni agraria ed industriale del corso superiore dell'istituto tecnico, per le quali vale la norma che possono presentarsi agli esami di abilitazione soltanto coloro che abbiano regolarmente frequentato l'intero corso, salvo quanto e' detto alla lettera b) dell'art. 53.
Art. 61
1. Coloro che abbiano compiuto o compiano nell'anno in corso i 23 anni di eta', possono presentarsi a qualunque esame, con dispensa dall'obbligo dell'intervallo e della presentazione del titolo di studio di cui ai precedenti articoli.
2. I candidati, sprovvisti del titolo di studio richiesto, possono essere sottoposti a prove sulle materie e sulle esercitazioni non comprese nel programma dell'esame a cui si presentano, ma comprese in quello del corso a cui corrisponde il titolo normalmente richiesto, qualora non dimostrino in altro modo, a giudizio del Collegio dei professori, di possedere adeguata preparazione nelle materie ed esercitazioni stesse.
3. Le disposizioni dei comma primo e secondo del presente articolo, non si applicano nelle scuole tecniche a indirizzo agrario e industriale e nelle sezioni agrarie e industriali del corso superiore dell'istituito tecnico, per le quali vale la norma che possono presentarsi agli esami di licenza o di abilitazione soltanto coloro che abbiano regolarmente frequentato l'intero corso, salvo il disposto dell'art 53, lettera b).