Sez. L - , Sentenza n. 30275 del 22/11/2018 (Rv. 651678 - 01)
PROFESSIONISTI - PREVIDENZA | Ragioniere commercialista iscritto all'Albo unico istituito dal d.lgs. n. 139 del 2005 - Successiva iscrizione con il titolo di dottore commercialista e rinunzia al titolo di ragioniere - Diritto alla cancellazione dalla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Ragionieri e Periti commerciali - Sussistenza - Fondamento.
PROFESSIONISTI - PREVIDENZA
Ai fini della corretta identificazione della gestione previdenziale dei liberi professionisti, è necessario fare riferimento alla reale natura dell'attività svolta e all'oggettiva presenza dei requisiti costitutivi dettati dall'ordinamento, tra cui il possesso del titolo abilitativo all'esercizio della professione di volta in volta considerata; ne consegue che ha diritto alla cancellazione dalla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza dei Ragionieri e Periti commerciali il ragioniere commercialista che, avendo conseguito l'abilitazione alla professione di dottore commercialista ed essendosi iscritto con il doppio titolo all'albo unico dei dottori commercialisti e degli esperti contabili istituito dal d.lgs. n. 139 del 2005, successivamente rinunci al titolo di ragioniere.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 28/06/2005 num. 139 art. 34, Decreto Legisl. 28/06/2005 num. 139 art. 36, Decreto Legisl. 28/06/2005 num. 139 art. 39, Decreto Legisl. 28/06/2005 num. 139 art. 61, Legge 24/02/2005 num. 34 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)