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Sez. 1, Sentenza n. 1084 del 19/01/2005 (Rv. 582335 - 01)

COMPETENZA CIVILE - CONNESSIONE DI CAUSE - IN GENERE | Domanda di separazione tra coniugi e domanda di accertamento della proprietà della casa coniugale - Diversità di rito - Connessione - Insussistenza - Conseguenze - Cumulo delle domande - Inammissibilità - Mancanza di connessione - Eccezione della parte o rilievo di ufficio - Termini - Inutile decorso - Effetti - Impugnativa di sentenza su entrambe le domande - Proposizione nelle forme ordinarie (atto di citazione) - Ammissibilità - Tempestiva introduzione - Criteri di individuazione.
Stato
decisa il 2005-01-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/582335-01

COMPETENZA CIVILE - CONNESSIONE DI CAUSE - IN GENERE

La trattazione congiunta di cause soggette a riti differenti può attuarsi, secondo le regole di cui all'art. 40 cod. proc. civ., nel testo modificato dalla legge n. 353 del 1990, soltanto se tali cause siano connesse ai sensi degli artt. 31, 32, 34, 35 e 36 cod. proc. civ. Pertanto, non è possibile il cumulo in un unico processo della domanda di separazione giudiziale di coniugi, soggetta al rito camerale, e di quella di accertamento della proprietà della casa coniugale, soggetta a rito ordinario, trattandosi di domande non legate da vincoli di connessione, ma autonome e distinte l'una dall'altra. Peraltro, in analogia a quanto disposto dal secondo comma dell'art. 40 cod.proc. civ. - a norma del quale la connessione non può essere eccepita dalle parti né rilevata di ufficio dopo la prima udienza, e la rimessione non può essere ordinata quando lo stato della causa principale o preventivamente proposta non consenta la esauriente trattazione e decisione delle cause connesse -, nei medesimi termini può essere eccepita dalle parti e rilevata di ufficio la mancanza di una ragione di connessione idonea, ai sensi dello stesso art. 40, terzo comma, ad attrarre nel rito ordinario domande soggette l'una al rito ordinario e l'altra ad un rito speciale, diverso da quello proprio delle controversie di lavoro. Ne consegue che, ove ciò non avvenga, non si verifica, nel caso di impugnativa di decisione relativa anche alla domanda di divisione della comunione, oltre che a quella di separazione di coniugi, un effetto espansivo del rito speciale prescritto per l'appello, con riguardo alla seconda, dall'art. 4, comma dodicesimo, della legge n. 898 del 1970, come modificato dall'art. 8 della legge n. n. 74 del 1987, poiché, in siffatta ipotesi, le regole del processo contenzioso ordinario prevalgono su quelle camerali, per le più ampie garanzie di contraddittorio e di difesa consentite dal dibattito in udienza. Pertanto, la impugnazione di una sentenza di primo grado che abbia congiuntamente deciso sulle due domande, è correttamente proposta nelle forme ordinarie, e cioè con atto di citazione, mentre, quanto alla tempestività della stessa, deve aversi riguardo non già alla data di deposito della citazione notificata, ma a quella di notificazione dell'atto di citazione in appello.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 31 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 32 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 33 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 34 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 40 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 104, Legge 01/12/1970 num. 898 art. 4 com. 12 CORTE COST. PENDENTE, Legge 06/03/1987 num. 74 art. 8 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)