Sez. 1, Sentenza n. 14510 del 21/06/2007 (Rv. 599328 - 01)
OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - ESECUZIONE DEL CONTRATTO - TERMINI DI ESECUZIONE - DI ULTIMAZIONE - SOSPENSIONE DEI LAVORI | Fuori dai casi previsti dalla legge - Responsabilità dell'amministrazione - Condizioni - Mancata richiesta di scioglimento del contratto - Incidenza - Esclusione.
OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - ESECUZIONE DEL CONTRATTO - TERMINI DI ESECUZIONE - DI ULTIMAZIONE - SOSPENSIONE DEI LAVORI
In tema di appalto pubblico, in ipotesi di sospensione dei lavori disposta dalla P.A. fuori dai casi previsti dalla legge e solo per ovviare al proprio comportamento negligente - nella specie, secondo il giudice di merito, per errori di progettazione e di previsioni non integranti ragioni di pubblico interesse o necessità esimenti da responsabilità -, l'Amministrazione, se non provveda alla risoluzione unilaterale del contratto ai sensi dell'art. 345 della legge n. 2248, all. F del 1865, è tenuta, perdurando la ingiustificata sospensione, a risarcire i danni subiti dall'appaltatore, senza che rilevi la mancata opzione per lo scioglimento del contratto. Tale facoltà è, infatti, riconosciuta all'appaltatore solo nel caso di sospensione legittima disposta per motivi di pubblico interesse o necessità che superi un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori e comunque superiore a sei mesi.
Riferimenti normativi: Legge 20/03/1865 num. 2248 art. 345, Legge 16/07/1962 num. 1063 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)