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Sez. 1, Sentenza n. 13509 del 08/06/2007 (Rv. 597981 - 01)

OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - ESECUZIONE DEL CONTRATTO - TERMINI DI ESECUZIONE - DI ULTIMAZIONE - SOSPENSIONE DEI LAVORI | Fuori dai casi previsti dalla legge - Responsabilità dell'Amministrazione - Condizioni.
Stato
decisa il 2007-06-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/597981-01

OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - ESECUZIONE DEL CONTRATTO - TERMINI DI ESECUZIONE - DI ULTIMAZIONE - SOSPENSIONE DEI LAVORI

In tema di appalto pubblico, in ipotesi di sospensione dei lavori disposta fuori dai casi previsti dalla legge, e solo per ovviare al proprio comportamento negligente per la mancata predisposizione delle misure necessarie ad ovviare ad una situazione di pericolo prevedibile con l'ordinaria diligenza, l'Amministrazione - che non ravvisi gli estremi per la risoluzione unilaterale o la rescissione d'ufficio del contratto d'appalto o per l'esecuzione dei lavori ineseguiti in danno dell'appaltatore - è tenuta a risarcire l'appaltatore per i danni subiti per la illegittima protrazione della durata dei lavori.

Riferimenti normativi: Legge 16/07/1962 num. 1063 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)