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Sez. 4, Sentenza n. 8619 del 24/04/1981 Ud. (dep. 09/10/1981) Rv. 150353 - 01

SENTENZA PENALE - MOTIVAZIONE - IN GENERE - INTEGRAZIONE DELLA SENTENZA DI PRIMO GRADO CON QUELLA DI SECONDO GRADO - LEGITTIMITÀ - OBBLIGO DELL'USO DA PARTE DEL GIUDICE DI APPELLO DI ARGOMENTAZIONI IDENTICHE O DI IDENTICO ITER LOGICO- GIURIDICO RISPETTO AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1981-04-24
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/150353-01

SENTENZA PENALE - MOTIVAZIONE - IN GENERE - INTEGRAZIONE DELLA SENTENZA DI PRIMO GRADO CON QUELLA DI SECONDO GRADO - LEGITTIMITÀ - OBBLIGO DELL'USO DA PARTE DEL GIUDICE DI APPELLO DI ARGOMENTAZIONI IDENTICHE O DI IDENTICO ITER LOGICO- GIURIDICO RISPETTO AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - ESCLUSIONE.*

Il principio della integrazione delle sentenze conformi, o più precisamente delle motivazioni di esse, vale come criterio di ermeneutica giurisdizionale, per ritenere estese le argomentazioni della sentenza di primo grado alla motivazione della sentenza di appello, che ne abbia confermato il dispositivo. Tuttavia, tale criterio non implica il principio, secondo cui il giudice di appello potrebbe pervenire ad identica decisione di quello di primo grado solo in base ad identiche argomentazioni o ad identico iter logico- giuridico. (sulla limitatezza operativa della integrazione tra le due sentenze alla sola fase decisionale V. Mass. N. 149206 anno 1981 ed ivi giurisprudenza; V. Anche mass. N. 149554 anno 1981, in senso identico, anche se in tema di esclusione di contraddittorietà di motivazione).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 475, Cod. Proc. Pen. art. 475 com. 3, Cod. Proc. Pen. art. 524

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)