Sez. 1, Sentenza n. 9385 del 07/09/1993 (Rv. 483682 - 01)
Società - Di capitali - Società per azioni - Organi sociali - Amministratori - Responsabilità - Azione del socio e del terzo danneggiato | Utili sociali - Distrazione ad opera degli amministratori - Azione individuale di responsabilità contro gli amministratori o azione di indebito arricchimento - Socio - Esperibilità - Esclusione.
Società - Di capitali - Società per azioni - Organi sociali - Amministratori - Responsabilità - Azione del socio e del terzo danneggiato
Il diritto alla conservazione del patrimonio sociale spetta alla società e non al socio come tale, il quale ha in materia un interesse, la cui eventuale lesione non può concretare quel danno diretto necessario per potersi esperire l'azione individuale di responsabilità contro gli amministratori. Tale danno diretto, peraltro, non sussiste neppure per il solo fatto che nel comportamento degli amministratori possa configurarsi un illecito penale, né può consistere nella mancata distribuzione degli utili, perché questi, prima della distribuzione. appartengono alla società, si che il danno derivante dalla loro distrazione ad opera degli amministratori è della società e non dei soci, che ne vengono pregiudicati solo di riflesso, tanto da non essere neppure abilitati a proporre azione di indebito arricchimento per conseguire la quota di utili occultata nel bilancio di esercizio.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2041, Cod. Civ. art. 2395, Cod. Civ. art. 2433
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)