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Sez. 1, Sentenza n. 6364 del 27/06/1998 (Rv. 516796 - 01)

SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - ORGANI SOCIALI - AMMINISTRATORI - RESPONSABILITÀ - IN GENERE | Partecipazione sociale del socio - Nozione - Diminuzione del valore della partecipazione - Rimedi - Azione diretta del socio nei confronti dell'amministratore o del liquidatore - Ammissibilità - Esclusione - Legittimazione della società all'esperimento dell'azione ex art. 2395 cod. civ. - Sussistenza.
Stato
decisa il 1998-06-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/516796-01

SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - ORGANI SOCIALI - AMMINISTRATORI - RESPONSABILITÀ - IN GENERE

La partecipazione sociale, pur attribuendo al socio una complessa posizione, comprensiva di diritti e poteri, è tuttavia un bene distinto dal patrimonio sociale, sicché, nell'ipotesi di prospettata diminuzione di valore della misura della partecipazione, il pregiudizio derivante al socio è una conseguenza indiretta e soltanto eventuale della condotta dell'amministratore o del liquidatore. Ne deriva che il diritto alla conservazione del patrimonio sociale spetta alla società e non al socio, il quale ha, in materia, un mero interesse, la cui eventuale lesione non può concretare quel danno diretto, necessario perché possa esperirsi l'azione individuale di responsabilità ex art. 2395 c.c.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2395

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)