Sez. 3, Sentenza n. 1437 del 17/06/1967 (Rv. 328088 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE - PRESUPPOSTO.*
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE - PRESUPPOSTO.*
La cessazione della materia del contendere si verifica quando viene totalmente a mancare la posizione di contrasto fra le rispettive conclusioni delle parti. Pertanto, essendo l'esperibilita dell'Azione redibitoria esclusa soltanto quando la restituzione della res vendita divenga impossibile per causa non imputabile al venditore, il perimento della cosa venduta non determina la cessazione della materia del contendere.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1490, Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)