Sez. 3, Sentenza n. 276 del 21/01/1978 (Rv. 389565 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE - CONDIZIONI.*
PROCEDIMENTO CIVILE - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE - CONDIZIONI.*
La cessazione della materia del contendere - che deve essere dichiarata dal giudice anche d'ufficio - si verifica quando sopravvenga una situazione di fatto, riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, che incida sulla situazione sostanziale dedotta in causa si da eliminare la ragione del contendere delle parti, facendo venir meno, in conseguenza, l'interesse ad agire e contraddire e, quindi, la necessita di una pronuncia del giudice. (Conf 1902/77, mass n 385619; (Conf 3069/76, mass n 381846; (Conf 1437/67, mass n 328088; (Conf 1903/66, mass n 323696).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)