diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 23929 del 19/11/2007 (Rv. 600372 - 01)

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - PRELAZIONE | Proprietario di terreno confinante - Diritto di prelazione - Condizione ostativa - Insediamento sul fondo di un coltivatore diretto - Stabilità dell'insediamento - Necessità - Verifica rimessa al giudice di merito - Inesistenza di un insediamento stabile ed effettivo - Onere della prova a carico della parte che fa valere il diritto di prelazione - Sussistenza.
Stato
decisa il 2007-11-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/600372-01

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - PRELAZIONE

In tema di prelazione agraria, costituisce condizione impeditiva per la configurabilità del diritto del proprietario coltivatore diretto del fondo confinante la presenza, sul fondo oggetto del trasferimento, dell'insediamento di un coltivatore diretto che sia stabile e non precario - e la verifica al riguardo é rimessa all'apprezzamento del giudice di merito - oltre che legittimo (ovvero assistito da un titolo giustificativo); l'onere di dimostrare l'inesistenza di tale requisito incombe su colui che agisce per far valere il diritto di prelazione e riscatto.

Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST., Legge 14/08/1971 num. 817 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)