Sez. 1, Sentenza n. 3306 del 13/05/1983 (Rv. 428197 - 01)
PROVA CIVILE - PROVE INDIZIARIE - PRESUNZIONI - SEMPLICI - DERIVAZIONE DI PRESUNZIONE DA ALTRA PRESUNZIONE - ILLEGITTIMITÀ.*
PROVA CIVILE - PROVE INDIZIARIE - PRESUNZIONI - SEMPLICI - DERIVAZIONE DI PRESUNZIONE DA ALTRA PRESUNZIONE - ILLEGITTIMITÀ.*
Se le presunzioni (semplici) sono, ai sensi dell'art. 2727 cod. civ., le conseguenze che il giudice trae da un fatto noto per risalire ad un fatto ignoto, gli elementi che ne costituiscono la premessa devono avere il carattere della certezza e della concretezza e, pertanto, è illegittimo valorizzare una presunzione, in Mancanza di un fatto noto, per derivare da essa un'altra presunzione (praesumptum de presunto), ossia la certezza probatoria in ordine ad un fatto ignorato. (V 1272/78, mass n 390633; (V 217/74, mass n 367816).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2727, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)