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Sez. 1, Sentenza n. 25728 del 05/06/2008 Cc. (dep. 25/06/2008) Rv. 240471 - 01

MISURE CAUTELARI - REALI - SEQUESTRO PREVENTIVO - IN GENERE | Beni confiscabili a norma dell'art. 12 sexies - Presupposti per il sequestro preventivo a fini di confisca - Oneri di prova a carico del P.M. e dell'interessato.
Stato
decisa il 2008-06-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/240471-01

MISURE CAUTELARI - REALI - SEQUESTRO PREVENTIVO - IN GENERE

Ai fini del sequestro preventivo di beni confiscabili a norma dell'art. 12-sexies, D.L. 8 giugno 1992 n. 306, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 1992 n. 356 (modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa) la prova circa la sproporzione, rispetto alla capacità reddituale lecita del soggetto, del valore economico dei beni da confiscare grava sull'accusa; ma una volta fornita tale prova sussiste una presunzione relativa di illecita accumulazione patrimoniale che può essere superata solo da specifiche e verificate allegazioni dell'interessato.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 08/06/1992 num. 306 art. 12 sexies CORTE COST., Legge 07/08/1992 num. 356 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)