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Sez. U, Sentenza n. 920 del 17/12/2003 Cc. (dep. 19/01/2004) Rv. 226491 - 01

MISURE DI SICUREZZA - PATRIMONIALI | Ipotesi di particolare confisca prevista dall'art 12-sexies decreto legge n. 306 del 1992, convertito in legge n. 356 del 1992 - Condizioni - Sproporzione tra il reddito dichiarato dal condannato e il valore economico dei beni da confiscare, e mancata giustificazione circa la provenienza di essi - Nozione.
Stato
decisa il 2003-12-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/226491-01

MISURE DI SICUREZZA - PATRIMONIALI

Al fine di disporre la confisca conseguente a condanna per uno dei reati indicati nell'art. 12-sexies, commi 1 e 2, d.l. 8 giugno 1992 n. 306, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 1992 n. 356 (modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa) allorché sia provata l'esistenza di una sproporzione tra il reddito dichiarato dal condannato o i proventi della sua attività economica e il valore economico dei beni da confiscare e non risulti una giustificazione credibile circa la provenienza di essi, è necessario, da un lato, che, ai fini della "sproporzione", i termini di raffronto dello squilibrio, oggetto di rigoroso accertamento nella stima dei valori economici in gioco, siano fissati nel reddito dichiarato o nelle attività economiche non al momento della misura rispetto a tutti i beni presenti, ma nel momento dei singoli acquisti rispetto al valore dei beni di volta in volta acquisiti, e, dall'altro, che la "giustificazione" credibile consista nella prova della positiva liceità della loro provenienza e non in quella negativa della loro non provenienza dal reato per cui è stata inflitta condanna.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 240 CORTE COST., Decreto Legge 08/06/1992 num. 306 art. 12 sexies CORTE COST., Legge 07/08/1992 num. 356 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)