Sez. 3, Sentenza n. 1386 del 21/03/1996 Cc. (dep. 17/05/1996) Rv. 205430 - 01
Sanità pubblica - In genere | Smaltimento dei rifiuti - Destinazione al riutilizzo - Attività di rottamazione delle auto usate - Classificabilità tra le attività di riutilizzo dei residui che escludono l'applicazione della normativa prevista dal d.P.R. 10 settembre 1982 n. 915 - Condizioni - Verifica positiva della loro sussistenza - Necessità.
Sanità pubblica - In genere
In materia di smaltimento dei rifiuti l'attività di autodemolizione può sottrarsi alla applicazione della normativa prevista dal d.P.R. 10 settembre 1982 n. 915 solo previa verifica positiva di tutte le condizioni previste perché i materiali raccolti possano ritenersi destinati al riutilizzo. Infatti la disciplina vigente qualifica le carcasse di auto come residui riutilizzabili solo se hanno determinate caratteristiche dimensionali e se sono state previamente depurate delle batterie, della plastica, degli olii e degli altri materiali estranei, sicché residui solo materialmente ferroso privo di sostanze tossiche o nocive.
Riferimenti normativi: DPR 10/09/1982 num. 915 art. 25 CORTE COST., Decreto Legge 08/03/1996 num. 113, Decreto Legge 08/01/1996 num. 8 art. 12 com. 6 CORTE COST., DM Ambiente 05/09/1994
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)