Sez. 3, Ordinanza n. 182 del 23/01/1997 Cc. (dep. 14/03/1997) Rv. 207287 - 01
SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE | Smaltimento dei rifiuti - D. L. n.8 del 1996 - Esonero dalla regolamentazione stabilita dal d.P.R. n.915 del 1982 - Condizioni: destinazione al riutilizzo ed individuazione - Autoveicoli dismessi - Selezione dei materiali e trattamento - Necessità - Fattispecie.
SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE
In materia di smaltimento di rifiuti speciali, il D.L. 8 gennaio 1996 - i cui effetti sono stati fatti salvi dalla legge n. 575 del 1996 - poneva precise condizioni alle quali subordinava l'esonero dalla regolamentazione stabilita dal d.P.R. 10 settembre 1982, n. 915: la prova oggettiva ed effettiva della destinazione al riutilizzo di tutti i rifiuti considerati, solo in tal caso, come residui (definiti dal D L citato come sostanze o materiali residuali derivanti da un processo di produzione o di consumo suscettibili di essere avviati al riutilizzo); l'individuazione del residuo ai sensi del D. M. 5 settembre 1994, che richiedeva, per gli autoveicoli dismessi, la selezione dei vari materiali ed il trattamento per quelli non metallici.(Nella specie, relativa ad inammissibilità di ricorso, la S.C. ha osservato che dal testo della sentenza impugnata emergeva che, nel caso concreto, mancava sia l'individuazione dei materiali sia la prova che essi fossero destinati all'effettivo riutilizzo, sicché la motivazione dei giudici di merito sull'inapplicabilità della speciale causa di non punibilità era immune da vizi logici o giuridici).
Riferimenti normativi: DPR 10/09/1982 num. 915 CORTE COST., Decreto Legge 08/01/1996 num. 8 art. 12 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)