diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 1495 del 01/12/1997 Ud. (dep. 09/02/1998) Rv. 209821 - 01

SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE | Smaltimento dei rifiuti - D.L. 66/1995 e successive reiterazioni - Esonero dalla regolamentazione di cui al D.P.R. 915/1982 - Condizioni: destinazione al riutilizzo - Fattispecie in tema di autoveicoli dismessi.
Stato
decisa il 1997-12-01
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/209821-01

SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE

In tema di smaltimento di rifiuti speciali, il D.L. 9 marzo 1995 n. 66, più volte reiterato e mai convertito, i cui effetti sono stati fatti salvi dalla legge 11 novembre 1996 n. 575 poneva precise condizioni alle quali subordinare l'esonero dalla normativa prevista dal D.P.R. 915/1982, ovvero la prova oggettiva della destinazione al riutilizzo dei rifiuti, così da poterli considerare in tal caso come residui. Con riguardo alla attività di autodemolizione le carcasse di auto potevano essere qualificate residui solo se previamente depurate delle batterie, della plastica, degli oli e degli altri materiali estranei, così da far residuare solo materiale privo di sostanze tossiche o nocive.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 09/03/1995 num. 66 CORTE COST., Legge 11/11/1996 num. 575, DPR 10/09/1982 num. 915 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)