Sez. 1, Sentenza n. 17511 del 22/09/2016 Ud. (dep. 06/04/2017) Rv. 269813 - 01
INDAGINI PRELIMINARI - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - RIAPERTURA DELLE INDAGINI | Mancata autorizzazione alla riapertura delle indagini - Conseguenze - Improcedibilità per lo stesso fatto da parte del medesimo ufficio del P.M. - Fattispecie (accorpamento dell'Ufficio di Procura ad altro Ufficio del P.M. a seguito di modifica delle circoscrizioni giudiziarie).
INDAGINI PRELIMINARI - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - RIAPERTURA DELLE INDAGINI
Il difetto di autorizzazione alla riapertura delle indagini determina l'inutilizzabilità degli atti eventualmente compiuti dopo il provvedimento di archiviazione e determina l'improcedibilità dell'azione penale per lo stesso fatto di reato da parte del medesimo Ufficio del Pubblico Ministero. (Nella specie la Corte ha ritenuto corretto ravvisare l'identità dell'ufficio requirente nel caso di accorpamento della procura originariamente procedente ad altro Ufficio del Pubblico Ministero a seguito della modifica delle circoscrizioni giudiziarie).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 345 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 414 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)