Sez. 1, Sentenza n. 567 del 22/01/1998 (Rv. 511810 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - IN GENERE | Cause inscindibili - Concetto - Portata - Fattispecie di litisconsorzio processuale - Inclusione - Cause dipendenti - Equiparazione.
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - IN GENERE
IL concetto di causa "inscindibile" (di cui all'art. 331 cod. proc. civ.) va riferito non solo alle ipotesi di litisconsorzio necessario sostanziale, ma anche alle ipotesi di litisconsorzio processuale, che si verificano quando la presenza di più parti nel giudizio di primo grado debba necessariamente persistere in sede di impugnazione, al fine di evitare possibili giudicati contrastanti in ordine alla stessa materia e nei confronti di quei soggetti che siano stati parti del giudizio. Sotto un tal riguardo, alle cause inscindibili vanno equiparate quelle fra loro dipendenti, tali risultando quelle legate tra loro dal vincolo dell'alternatività, nel senso che si tratta di domande che si pongono fra loro in un rapporto di subordinazione logica.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 331
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)