Sez. L, Sentenza n. 5192 del 12/06/1987 (Rv. 453797 - 01)
PROVA CIVILE - GIURAMENTO - AMMISSIBILITÀ - DEL GIURAMENTO DECISORIO - OGGETTO - IN GENERE - TEMPO E MODALITÀ DELLE PRESTAZIONI LAVORATIVE - AMMISSIBILITÀ - QUANTIFICAZIONE O DEFINIZIONE IN TERMINI GIURIDICI DELLE PRESTAZIONI MEDESIME - ESCLUSIONE.*
PROVA CIVILE - GIURAMENTO - AMMISSIBILITÀ - DEL GIURAMENTO DECISORIO - OGGETTO - IN GENERE - TEMPO E MODALITÀ DELLE PRESTAZIONI LAVORATIVE - AMMISSIBILITÀ - QUANTIFICAZIONE O DEFINIZIONE IN TERMINI GIURIDICI DELLE PRESTAZIONI MEDESIME - ESCLUSIONE.*
Il giuramento (decisorio o suppletorio) non può essere deferito al fine di ottenere dalla parte dichiarazioni sull'esistenza o inesistenza di situazioni o rapporti giuridici, né per provocare l'espressione di apprezzamenti od opinioni e tanto meno di valutazioni giuridiche, dovendo la formula avere ad oggetto circostanze ben determinate e cioè fatti storici percepiti dal giurante con i sensi o l'intelligenza. Pertanto, in tema di prestazioni rese dal lavoratore dipendente, il giuramento può riguardare il tempo e le concrete modalità di estrinsecazione della prestazione lavorativa, ma non può estendersi alla quantificazione (o alla definizione) in termini giuridici (come lavoro straordinario o meno) della prestazione stessa. (V 2478/74, mass n 370901; (Conf 5296/81, mass n 416052, sulla prima parte).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2108 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2736 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)