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Sez. 2, Sentenza n. 5296 del 08/10/1981 (Rv. 416052 - 01)

PROVA CIVILE - GIURAMENTO - AMMISSIBILITÀ - OGGETTO - IN GENERE - GIURAMENTO SULL'ESISTENZA OD INESISTENZA DI UN RAPPORTO O DI UNA SITUAZIONE GIURIDICA O VOLTA AD OTTENERE APPREZZAMENTI ED OPINIONI - INAMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1981-10-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/416052-01

PROVA CIVILE - GIURAMENTO - AMMISSIBILITÀ - OGGETTO - IN GENERE - GIURAMENTO SULL'ESISTENZA OD INESISTENZA DI UN RAPPORTO O DI UNA SITUAZIONE GIURIDICA O VOLTA AD OTTENERE APPREZZAMENTI ED OPINIONI - INAMMISSIBILITÀ.*

Il giuramento - sia esso decisorio o suppletorio - non può essere deferito al fine di ottenere dichiarazioni sull'esistenza o inesistenza di un rapporto giuridico o di una situazione giuridica, né per provocare l'espressione di apprezzamenti od opinioni, specialmente se questi comportino la valutazione di situazioni giuridiche; infatti, la sua formula deve avere ad oggetto circostanze specifiche, percepibili dal giurante con i sensi o con l'intelligenza, cioè fatti storici. (Conf. 4426/79, mass. N. 400969, sulla prima parte; (Conf. 3307/78, mass. N. 392734; (Conf. 2478/74, mass. N. 370901).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2736 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)