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Sez. 3, Sentenza n. 5309 del 07/06/1996 (Rv. 498013 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - IMMOBILIARE - VENDITA - CON INCANTO | Ordinanza di vendita all'incanto seguita da aggiudicazione provvisoria - Irrevocabilità e non modificabilità - Annullabilità per vizi attinenti al suo oggetto - Esclusione - Impugnazione con opposizione agli atti esecutivi - Ammissibilità.
Stato
decisa il 1996-06-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/498013-01

ESECUZIONE FORZATA - IMMOBILIARE - VENDITA - CON INCANTO

In tema di esecuzione forzata immobiliare, l'ordinanza di vendita all'incanto di un immobile seguita da aggiudicazione provvisoria costituisce un provvedimento conclusivo di una fase del procedimento che, con l'aggiudicazione (e l'eventuale versamento del prezzo) ha avuto esecuzione e che non può essere, pertanto, né revocata, né modificata, né dichiarata nulla per vizi attinenti al suo oggetto (nella specie, per inalienabilità di parte del bene pignorato), ai sensi dell'art. 487 cod. proc. civ., ma solo impugnata con il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi, previsto dall'art. 617 cod. proc. civ..

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 487, Cod. Proc. Civ. art. 581, Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)