Sez. L, Sentenza n. 13911 del 23/12/1991 (Rv. 475159 - 01)
Lavoro - Lavoro subordinato - Statuto dei lavoratori - Ambito di applicazione - In genere | Unità produttiva ex art. 35 st. lavoratori - Estremi - Lavoratore addetto ad un'articolazione dell'impresa non configurabile come unità produttiva - Lavoratore esterno dell'unità produttiva - Configurabilità - Computabilità ai fini del livello occupazionale dell'unità - Necessità.
Lavoro - Lavoro subordinato - Statuto dei lavoratori - Ambito di applicazione - In genere
Per configurare l'unità produttiva ai sensi dell'art. 35 della legge n. 300 del 1970, non è sufficiente una qualsiasi articolazione dell'impresa nella quale operino uno o più dipendenti, ma occorre un'articolazione autonoma avente, sotto il profilo funzionale o finalistico, idoneità ad esplicare, in tutto o in parte, l'attività (di produzione o scambio di beni o servizi) dell'impresa, della quale costituisca, quindi, una componente organizzativa, connotata da indipendenza tecnica e amministrativa, tali che in essa si possa concludere una frazione dell'attività produttiva aziendale; con la conseguenza che il lavoratore addetto ad un'articolazione dell'impresa non configurabile come unità produttiva va considerato come lavoratore esterno dell'unità produttiva cui la sua attività è riferibile e perciò computabile ai fini del livello occupazionale di tale unità.
Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 35 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)